Assegnazioni provvisorie 2024, si lavora all’Intesa. Obiettivo: permettere a tutti i docenti neoassunti la domanda interprovinciale

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Saranno riconvocati tra qualche giorno i sindacati firmatari del CCNL 2019/21 per l’Intesa sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, ATA e personale educativo per l’anno scolastico 2024/25. Non ci sono ancora date utili per la presentazione della domanda.

Il Ministero, nell’incontro già avvenuto ieri, ha presentato la BOZZA di INTESA. Questo significa che anche per le operazioni relative all’anno scolastico 2024/25 si pensa a stipulare un breve testo che proroga il CCNI 2019/22, rinviando il nuovo Contratto al riallineamento con quello della Mobilità.

Il risultato sarebbe quello di confermare il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione per i docenti neoimmessi 2023/24. Sarebbero tutelati solo i docenti in sovrannumero o  esubero o con Legge 104 limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

In ogni caso si sta parlando di mobilità provinciale.

Possibilità per i ricongiungimenti

Dovrebbero invece essere previste le deroghe già utilizzate nel CCNI mobilità 2024/25

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

  • 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
  • 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  • 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
  • 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
  • 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza
    di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Non ci sono ancora le date di presentazione della domanda

I sindacati saranno riconvocati nei prossimi giorni. In quell’occasione probabilmente si potranno avere anche le date, non più rinviabili.

Chi potrà sicuramente presentare domanda di assegnazione provvisoria

1. provinciale o interprovinciale:

  • i docenti assunti dall’a.s. 2021/22 e precedenti
  • i docenti assunti nell’a.s. 2022/23

2. provinciale:

  • i docenti assunti nell’a.s. 2023/24

Riguardo al punto 1precisiamo che i docenti assunti nel 2022/23 potrebbero essere sottoposti ad uno dei vincoli previsti dalla mobilità: vincolo triennale per chi ha ottenuto un trasferimento o passaggio, sia provinciale che interprovinciale (per l’interprovinciale il vincolo è vigente dal 2022/23), su una delle sedi (scuole) espresse nella domanda. Viceversa, non è soggetto a tale vincolo, chi è stato soddisfatto su una delle preferenze sintetiche espresse nella domanda (distretto, comune o provincia). Il vincolo in questione, però, riguarda solo i trasferimenti e passaggi per cui, salvo novità, i docenti in esame dovrebbero poter partecipare alle assegnazioni provvisorie.

Motivi, provincia e preferenze

La domanda di assegnazione provvisoria:

– può essere presentata per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.

Evidenziamo che non sono consentite assegnazioni provvisorie nel comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.

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