Assegnazioni provvisorie 2024, ricongiungimento: attenzione alla prima preferenza!

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L’assegnazione provvisoria, com’è noto, si chiede per ricongiungimento o per gravi motivi di salute. Ricongiungimento e prima preferenza.

Riferimenti

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 sono ancora disciplinate dal CCNI 2019/22 che è stato prorogato con l’Ipotesi di Intesa sottoscritta da MIM e OOSS in data 27 giugno 2024.

Oltre a prorogare per l’a.s. 2024/25 il citato CCNI, l’Ipotesi di Intesa introduce alcune precisazioni e recepisce le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, ampliando così la platea di docenti vincolati che possono presentare istanza di assegnazione provvisoria.

Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024

CCNI 2019/22

Domanda

La domanda di assegnazione provvisoria:

a. può essere presentata per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

b. può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico;

c. non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22;

d. può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione);

e. si presenta dall’11 al 24 luglio 2024.

Ricongiungimento

Residenza

La richiesta di assegnazione provvisoria per ricongiungimento va effettuata, in primo luogo, per il comune di residenza della persona cui ci si intende ricongiungere. A tal fine, è necessario che la persona, cui si chiede il ricongiungimento, risieda effettivamente nel suddetto comune con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi antecedenti la data ultima di presentazione delle domande.

La residenza della persona cui ricongiungersi va documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.  L’iscrizione anagrafica non è necessaria nel caso di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.

Preferenze

Come detto sopra, nelle domande di assegnazione provvisoria è possibile esprimere sino ad un massimo di 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia/primaria. Nel caso di richiesta di assegnazione per ricongiungimento, bisogna prestare particolare attenzione alla prima preferenze espressa nell’istanza.

Così leggiamo nell’articolo 7/8 del CCNI 2019/21:

  • il docente che chiede assegnazione per ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, ai genitori, ai figli o al convivente, dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più scuole comprese in esso;
  • nel caso in cui nel suddetto comune di ricongiungimento non vi siano scuole esprimibili, il docente potrà indicare come prima preferenza un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento (uno dei casi più comuni riguarda, ad esempio, il docente titolare nella secondaria di secondo grado che chiede ricongiungimento ma nel comune non vi sono scuole secondarie di secondo grado oppure nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso di appartenenza);
  • l’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. 

In sostanza, la prima preferenza deve essere una scuola del comune di ricongiungimento (e a seguire le altre scuole del medesimo comune) oppure lo stesso comune espresso con preferenza sintetica. In mancanza di scuole esprimibili va indicato un comune viciniore oppure una scuola che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

Inoltre, qualora il docente intenda esprimere preferenze (sintetiche e/o analitiche) anche per altri comuni, è obbligato ad esprimere, prima delle predette preferenze, il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale con preferenza sintetica, anche qualora nel predetto comune vi sia una sola istituzione scolastica. In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità. Quindi, attenzione: se si indicano le scuole del comune di ricongiungimento e poi preferenze (sintetiche e/o analitiche) relative ad altri comuni, senza indicare il comune di ricongiungimento con preferenza sintetica, le preferenze riguardanti gli altri comuni non sono considerate, riducendo così le possibilità di ottenere l’assegnazione.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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