Assegnazioni provvisorie 2024: quale la prima preferenza in caso di precedenza? Quali le deroghe contrattuali? Vale la zia con 104? Le risposte ai quesiti

L’Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024, nonché le varie disposizioni normative relative ai vincoli suscitano diversi dubbi nei docenti che intendono presentare domanda di assegnazione provvisoria. Rispondiamo ad alcuni quesiti giunti in redazione.
Quesiti
1. Salve, dovrei fare domanda di assegnazione provvisoria all’ interno della stessa provincia ma diverso istituto e sede. Ho la residenza dove convivo con mia madre che ha la 104 comma 3. Mio figlio (15 anni) e mio marito hanno la residenza in un altra città. Cosa dovrei mettere come priorità? O devo indicarle tutte e tre? Quale dà più la possibilità di avvicinamento? Grazie Federica
Per fruire della precedenza per assistenza alla madre con disabilità grave (art. 33/3 legge 104/92) la lettrice, come leggiamo nel CCNL 19/22, deve esprime come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale di assistenza (ossia quello in cui risiede la madre della lettrice), eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. Pertanto, la lettrice dovrebbe chiedere ricongiungimento alla madre (nelle assegnazioni si può scegliere con chi ricongiungersi, diversamente dalla mobilità), quindi indicare come prima preferenza il comune in cui risiede la stessa (madre) oppure prima scuole del predetto comune e poi il comune medesimo e infine inserire eventuali altre preferenze, magari relative alla città in cui risiede il marito (se trovasi nella medesima provincia). Precisiamo che deve sempre indicare l’esistenza del figlio per il quale le saranno attribuiti punti 3.
2. Scrivo per dei chiarimenti in seguito alla scelta delle sedi per l’assegnazione provvisoria provinciale docenti 2024/25. Sono una docente con contratto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2023 sulla cdc A026, assunzione in seguito al concorso straordinario bis con anno di prova a tempo determinato a.s. 2022/23. Per l’anno scolastico 2023/24 ho potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale in una sede più vicina a casa rispetto alla sede del ruolo (150 km da casa). Nel comune di ricongiungimento non ci sono scuole superiori, lo scorso anno avevo messo come prima scelta la scuola A a 6 km da casa e non c’erano cattedre disponibili allora mi è stata assegnata la seconda scuola B (15 km da casa) che avevo messo nelle preferenze (scuola in cui insegnavo da 5 anni e fino ad ottobre 2022 prima di essere spostata nella sede del ruolo). Quest’anno nella scuola A si è liberato un posto, ma per continuità didattica mi piacerebbe mettere come prima scelta la scuola B, è possibile? Se non si mette come prima preferenza la scuola più vicina al comune di ricongiungimento, la domanda viene annullata o cosa succede? In attesa di una sua risposta, le porgo cordiali saluti,
No, nel CCNI 2019/22, in caso nel comune di ricongiungimento non vi siano scuole esprimibili (come nel caso della lettrice) non è contemplata la possibilità di indicare un comune che non sia viciniore. Nel contratto, infatti, leggiamo: Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento. Quanto alle conseguenze qualora non si indichi il comune viciniore, nel citato CCNI non sono indicate, però, per analogia con quanto disposto per il comune di ricongiungimento, riteniamo che la domanda non sia annullata ma piuttosto che l’Ufficio prenda in considerazione le sole preferenze analitiche (scuole) relative a specifiche scuole del comune viciniore.
3. Sono una docente che potrà chiedere assegnazione provvisoria in quanto assunta a tempo determinato nel 2023/24, da concorso straordinario bis, e avendo superato l’anno di prova. Sono separata legalmente e ho due figli, minorenni ma entrambi sopra i 12 anni, che con me costituiscono nucleo familiare. Vorrei sapere se questa situazione può essere un titolo di precedenza e in che modo va indicata, cioè qual è il relativo riferimento legislativo (se esiste).
La lettrice, stando all’Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024, può presentare domanda provinciale, avendo superato l’anno di prova, mentre se intende presentare domanda interprovinciale deve rientrare in una delle previste deroghe di cui al CCNL 2019/21. Dal quesito non sembra che possa rientrarvi, almeno per i figli e per quello che la stessa scrive. Detto ciò, rispondiamo che i figli sopra i 12 anni non danno alcuna precedenza e che, nel caso di madri/padri lavoratori si può fruire della precedenza di cui all’art. 8/1, punto IV, lettera l) per figli sino a 6 anni (assegnazioni provinciali e interprovinciali) e lettera m) per figli sino a 12 anni (limitatamente alle assegnazioni interprovinciali).
4. Sono neoassunta in ruolo da call veloce 23/24, ho superato l’anno di prova. Posso chiedere Assegnazione Provvisoria interprovinciale per ricongiungimento al coniuge? Ho un figlio minore (17 anni) e genitore invalido all’ 80% art.3 comma 1. Grazie
No, non può presentarla per la deroga riguardanti i figli (che devono avere un’età inferiore ai 12 anni) e nemmeno per la deroga relativa a chi fruisce dell’art. 33/3 della legge 104/92 (in quanto in tal caso la disabilità deve essere grave). Potrebbe invece rientrare nella deroga di cui al punto d), art. 1/5 dell’Ipotesi di Intesa: d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118. Verifichi nella certificazione.
5. Potrei usufruire della deroga prevista per richiedere assegnazione interprovinciale tramite La L. 104 di mia zia? Il coniuge è ultra settantenne e i figli (miei cugini) non possono prestare assistenza alla madre. Ho letto (disposizione Inps) che in questo caso non serve dimostrare che tutti i parenti prima di me siano impossibilitati a prestare assistenza ma solo che il coniuge sia over 65 o a sua volta invalido. Mi confermate la giusta interpretazione della norma?
La zia è una parente di terzo grado e, in tal caso, il beneficio di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 (una delle previste deroghe contrattuali) è riconosciuto alle condizioni seguenti: In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
Se rientra in tale casistica può fruire della deroga e quindi presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Questa nello specifico la deroga in cui rientrerebbe il lettore:
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI.
Ricordiamo sinteticamente chi, come, quando e perché può presentare domanda di assegnazione provvisoria.
Domande
La domanda di assegnazione provvisoria:
– può essere presentata per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico; ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO
– si presenta dall’11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze Online, i docenti di ruolo; utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM nella pagina mobilità, modelli da inoltrare all’USP della provincia richiesta secondo il codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC), i docenti a tempo determinato.
In presenza di uno dei sopra riportati motivi, per l’a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:
- i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale;
- i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21;
- i docenti a tempo determinato nel 2023/24, assunti da concorso straordinario bis, da GPS posto comune e sostegno procedura 21/22 e da GPS sostegno procedura 22/23, a condizione di aver superato l’anno di prova: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21;
- i docenti assunti da GPS sostegno procedura 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, se rientrano in una delle succitate deroghe ed hanno superato l’anno di prova (tali docenti, in sostanza, possono presentare domanda solo se rientranti in una delle previste deroghe, fermo restando il superamento dell’anno di prova).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Lo speciale di Orizzonte Scuola per le assegnazioni provvisorie del personale docente
Corsi
Concorso docenti, prova orale Secondaria I e II grado: 2 webinar, UDA già pronte all’uso + simulatore per ripassare la tua disciplina
Prova orale del Concorso Dirigenti Scolastici: 50 simulazioni interattive. Posti limitati
Orizzonte Scuola PLUS
“Gestire la scuola”, online il primo numero della nuova rivista di OrizzonteScuola dedicata a Dirigenti, DSGA, collaboratori del dirigente e segreterie
Mobilità docenti ed ATA 2025/26: consulenza personalizzata. Prenota la tua data, disponibilità limitata
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.