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Assegnazioni provvisorie 2024, precedenza assistenza genitore: a chi spetta e cosa dichiarare

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Precedenza per assistenza al genitore: quali dichiarazioni vanno presentate per fruirne nella mobilità annuale.

Assegnazione provvisoria

In presenza di uno dei previsti motivi, per l’a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale;
  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21;
  • i docenti a tempo determinato nel 2023/24, assunti da concorso straordinario bis, da GPS posto comune e sostegno procedura 21/22 e da GPS sostegno procedura 22/23, a condizione di aver superato l’anno di prova: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21;
  • i docenti  assunti da GPS sostegno procedura 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, se rientrano in una delle succitate deroghe ed hanno superato l’anno di prova (tali docenti, in sostanza, possono presentare domanda solo se rientranti in una delle previste deroghe, fermo restando il superamento dell’anno di prova).

Questi i motivi per cui si può chiedere l’assegnazione (uno dei seguenti):

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Quanto alla tempistica e alle modalità di presentazione delle istanze di assegnazione e utilizzazione, come indicato dal MIM nella nota del 4 luglio u.s., si presentano dall’11 al 24 luglio 2024:

  • tramite Istanze Online, i docenti di ruolo;
  • utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM nella pagina mobilità, modelli da inoltrare all’USP della provincia richiesta secondo il codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC), i docenti a tempo determinato.

Precedenze

Le precedenze, con cui si può partecipare al movimento sono quelle indicate nell’articolo 8/1 del CCNI 19/22. Ecco quali sono:

I. Personale con gravi motivi di salute

1. Personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120)
2. Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82)

II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative 

  1. Personale con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950;
  2. Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie
    di particolari cure a carattere continuativo;
  3. Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92 (personale con disabilità grave).

IV. Assistenza

  1. Assistenza al figlio con grave disabilità o a soggetto con grave disabilità su cui si eserciti tutela legale. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio disabile grave perché totalmente inabili, la precedenza viene riconosciuta, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli/sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
  2. Assistenza al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto con grave disabilità;
  3. Assistenza al genitore con grave disabilità;
  4. Madre/padre di figli inferiori i 6 anni;
  5. Madre/padre i figli inferiori i 12 anni (tale precedenza si applica soltanto alle assegnazioni provvisorie interprovinciali);
  6. Assistenza al parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado con grave disabilità.

V. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo

VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (applicazione: assegnazioni)

VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (applicazione: assegnazioni)

VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017

Evidenziamo che:

  • chi fruisce di una delle summenzionate precedenze si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio;
  • in presenza di più docenti con precedenza, il docente titolare della precedenza che, nell’ordine, è indicata prima di quella del collega, precede quest’ultimo;
  • a parità di precedenza, prevale il docente con maggior punteggio;
  • a parità di precedenza e punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Le scrivo a nome mio e di molti docenti della mia scuola con il medesimo dubbio. E il dubbio è il seguente: i figli che assistono il genitore disabile devono inserire fra gli allegati una dichiarazione dell’altro genitore (coniuge del disabile) che attesti l’impossibilità di assistere il proprio coniuge per aver superato i sessantacinque anni di età?

La precedenza di cui parla il lettore è quella di cui al punto IV sopra riportato, nello specifico assistenza al genitore con grave disabilità. Così si legge al riguardo nel CCNI 19/22:

i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al
genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con
autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;

Tale disposizione va letta congiuntamente con la precisazione riportata nell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024, ove si ricorda che il D.lgs. 105/2022 ha abolito la figura del referente unico e, come si legge nella medesima Ipotesi di Intesa: … le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all’art. 8, comma 1, punto IV … laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell’assistenza … vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali …

Dunque, nella mobilità annuale, della precedenza in esame possono fruirne tutti i soggetti menzionati nella stessa. Pertanto, non è necessaria alcuna dichiarazione relativa all’impossibilità del coniuge di prestare assistenza per ragioni oggettive. Servono, invece, le dichiarazioni del lettore in cui lo stesso dichiari: il rapporto di parentela, dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000;  il fatto di prestare assistenza la genitore con grave disabilità, dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Lo speciale di Orizzonte Scuola per le assegnazioni provvisorie del personale docente

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