Assegnazioni provvisorie 2024, precedenza assistenza: abolito referente unico. Chi ne beneficia

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Il decreto legislativo n. 105/2022, come sappiamo, ha abolito la figura del referente unico dell’assistenza. Quali ripercussioni sulla mobilità annuale.

Premessa

Le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione a.s. 2024/25 sono ancora disciplinate dal CCNI 2019/22, prorogato dall’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 che, tra l’altro, ha introdotto alcune precisazioni nonché recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, volte a garantire la partecipazione alle procedure di mobilità, anche annuale, a determinate categorie di personale (le deroghe ). 

Ecco chi può presentare domanda:

  • docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale;
  • docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da concorso straordinario bis: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21;
  • docenti a tempo determinato nel 2023/24, assunti da concorso straordinario bis, da GPS posto comune e sostegno procedura 21/22 e da GPS sostegno procedura 22/23, a condizione di aver superato l’anno di prova: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21;
  • docenti  assunti da GPS sostegno procedura 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, se rientrano in una delle succitate deroghe ed hanno superato l’anno di prova (tali docenti, in sostanza, possono presentare domanda solo se rientranti in una delle previste deroghe, fermo restando il superamento dell’anno di prova).

I sopra elencati docenti possono presentare istanza di assegnazione secondo le condizioni indicate, purché gli stessi siano in possesso di uno dei previsti motivi per chiedere tale movimento (uno dei seguenti):

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Coloro i quali presentano domanda, ricordiamolo, partecipano al movimento in base a precedenze e punteggi (derivanti dalle sole esigenze di famiglia e indicati nell’Allegato 3 al CCNI 2019/21, allegato denominato “Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo“). Le precedenze, come sappiamo, prevalgono sul punteggio, conseguentemente può succedere che un docente con maggior punteggio non ottenga l’assegnazione, mentre la ottenga un collega con minor punteggio (o con zero punti) ma titolare di precedenza oppure che fruisca di una precedenza che si collochi prima, rispetto a quella del collega, nell’ordine indicato nell’articolo 8  del CCNI.

Queste, in ordine di priorità, le precedenze di cui al succitato art.8 del CCNI 19/22:

I. Personale con gravi motivi di salute

  • a. Personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
  • b. Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82)

II. c. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

  • d. Personale con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950;
  • e. Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo;
  • f. Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92 (personale con disabilità grave).

IV. Assistenza

  • g. Assistenza al figlio con grave disabilità o a soggetto con grave disabilità su cui si eserciti tutela legale. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio disabile grave perché totalmente inabili, la precedenza viene riconosciuta, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli/sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
  • h. Assistenza al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto con grave disabilità;
  • i. Assistenza al genitore con grave disabilità;
  • l. Madre/padre di figli inferiori i 6 anni;
  • m. Madre/padre i figli inferiori i 12 anni (tale precedenza si applica soltanto alle assegnazioni provvisorie interprovinciali);
  • n. Assistenza al parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado con grave disabilità.

V. o. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo

VI. p. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

VII. q. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

VIII. r. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017

Fatta questa lunga premessa, focalizziamo la nostra attenzione sull’abolizione del referente unico.

Abolizione referente

La figura del referente unico dell’assistenza è stata abolita dal D.lgs. n. 105/2022. Tale abolizione ha avuto ripercussioni in materia di permessi mensili retribuiti nonché nelle procedure di mobilità anche annuale (ossia le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria).

Nell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 (come già nell’Intesa del 13 giugno 2023, relativa ai movimenti a.s. 23/24) si recepisce la modifica suddetta, come si legge nell’art. 1/7 della medesima:

7. A seguito delle modifiche apportate all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale è stato eliminato il referente  unico dell’assistenza, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all’art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all’art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell’assistenza (es. “uno dei fratelli o delle sorelle”, art. 8, comma 1, punto IV, lett.g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.g; “solo figlio/figlia”, art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.i; “unico parente o affine entro il secondo grado”, art. 8, comma 1, punto IV, lett.n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell’art. 8, comma 1, punto IV, e dall’art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità …

Dunque, la modifica riguarda la precedenza di cui all’art. 8/1 punto IV, intervenendo sulle parti in cui si dispone che la precedenza può essere fruita da un solo soggetto, appunto il referente unico. Abolita tale figura, possono fruire della precedenza tutti i soggetti menzionati nella medesima precedenza. Nello specifico, le precedenze interessate sono quelle di cui:

  • alla lettera g., relativamente al fratello o sorella che fruiscono della precedenza nel caso entrambi i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio disabile grave perché totalmente inabili;
  • alla lettera i., relativamente al figlio che assiste il genitore con grave disabilità,
  • alla lettera n., relativamente al parente o affine entro il secondo grado [ovvero entro il terzo nel caso il coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto del soggetto con grave disabilità abbiano compiuto 65 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore)].

In seguito alla novità di cui sopra, tutti i figli, i fratelli/sorelle nonché i parenti o affini entro il secondo grado possono fruire della precedenza per lo stesso soggetto con grave disabilità, ricorrendo le previste condizioni.

Per completezza, ricordiamo che la precedenza in esame si applica sia nelle assegnazioni provvisorie che nelle utilizzazioni e che quanto detto sopra si applica anche al personale ATA (cambiano naturalmente gli articoli del CCNI).

Tempistica e modalità

Quanto alle date e alle modalità di presentazione delle istanze, sono state indicate dal MIM nella nota n. 38631 del 4 luglio 2024, ove leggiamo che le domande vanno presentate dall’11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze Online dai docenti di ruolo; utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM nella pagina mobilità e inoltrandole all’USP della provincia richiesta secondo quanto indicato nel codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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