Assegnazioni provvisorie 2024, lunedì 17 giugno incontro al Ministero. Chi può presentare domanda e chi spera nelle deroghe (genitori con figli sotto i 3 anni o inferiore a 12)

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Migliaia di docenti attendono con impazienza le informazioni sull’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024-2025. La presentazione delle domande dovrebbe avvenire tra la fine di giugno e la prima decade di luglio.

Le operazioni saranno regolate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA, sottoscritto l’8 luglio 2020, che potrebbe essere prorogato per l’anno 2024-2025 con un’intesa imminente. La notizia più probabile potrebbe essere quella che il Ministero, visto anche i tempi ristretti, potrebbe non proporre un nuovo contratto, ma trovare un’intesa con i sindacati.

Novità in arrivo dopo la riunione che si terrà lunedì 17 giugno alle 16:00.

Assegnazione provvisoria

Chi può partecipare

Possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria i docenti in ruolo dall’anno scolastico precedente a quello per cui si svolgono le operazioni.

Motivi, provincia e preferenze

La domanda di assegnazione provvisoria:

– può essere presentata per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.

Evidenziamo che non sono consentite assegnazioni provvisorie nel comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.

Assegnazione provvisoria: chi potrà chiederla e per chi si deve attendere

Premessa

L’incertezza per alcuni docenti nasce dal vincolo previsto per i neoassunti in ruolo e dalle deroghe introdotte dal CCNL 2019/21.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, i neoassunti in ruolo dall’a.s. 2023/24 devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella sola provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbia titolo (ciò solo dopo il superamento dell’anno di prova).

Alle deroghe previste dalla succitata normativa si aggiungono quelle previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21, già recepite nel CCNI sulla mobilità (trasferimento e passaggi). In base al citato articolo, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali deroghe saranno applicate anche alla mobilità annuale?

Chi può certamente presentare domanda

Alla luce del quadro normativo e contrattuale vigente, per l’a.s. 2024/25, possono certamente presentare domanda di assegnazione provvisoria:

1. provinciale o interprovinciale:

  • i docenti assunti dall’a.s. 2021/22 e precedenti
  • i docenti assunti nell’a.s. 2022/23

2. provinciale:

  • i docenti assunti nell’a.s. 2023/24

Riguardo al punto 1precisiamo che i docenti assunti nel 2022/23 potrebbero essere sottoposti ad uno dei vincoli previsti dalla mobilità: vincolo triennale per chi ha ottenuto un trasferimento o passaggio, sia provinciale che interprovinciale (per l’interprovinciale il vincolo è vigente dal 2022/23), su una delle sedi (scuole) espresse nella domanda. Viceversa, non è soggetto a tale vincolo, chi è stato soddisfatto su una delle preferenze sintetiche espresse nella domanda (distretto, comune o provincia). Il vincolo in questione, però, riguarda solo i trasferimenti e passaggi per cui, salvo novità nel prossimo CCNI, i docenti in esame dovrebbero poter partecipare alle assegnazioni provvisorie.

Docenti per cui aspettare il CCNI

I docenti neoassunti dal 2023/24, come detto, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità. Per sapere se potranno presentare anche domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, si dovrà attendere di vedere se e come saranno recepite le deroghe di cui all’art. 47 del CCNL 2019/21.

Se le deroghe suddette saranno recepitepotranno presentare domanda di assegnazione provvisoria, anche interprovincialei neoassunti a.s. 2023/24 che rientrano in una delle seguenti categorie (come riportate nell’accordo MIM-OOSS sulla mobilità  del 26 febbraio 2024):

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

  • 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
  • 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  • 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
  • 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
  • 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza
    di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Dipendenti pubblici con figli di età inferiore ai 3 anni

La Corte costituzionale, con una sentenza depositata lo scorso 4 giugno ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001, che disciplina il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli fino a 3 anni di età.

La Consulta ha invece stabilito che il dipendente pubblico potrà essere assegnato temporaneamente anche a una sede nella provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare.

Siamo dunque in attesa di conoscere se la novità sarà recepita nella normativa delle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2024/25.

Svolta a favore della genitorialità: dipendenti pubblici potranno trasferirsi verso il domicilio dei bimbi sotto i 3 anni. Sentenza Corte Costituzionale

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