Assegnazioni provvisorie 2024, docenti neoassunti: chi può presentare domanda e chi no

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Ministero e sindacati hanno sottoscritto l’Ipotesi di Intesa relativa alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2024/25. Cos’è previsto per i neoassunti in ruolo nonché per gli assunti con incarico finalizzato al ruolo.

Intesa MIM-OOSS

L’Ipotesi di Intesa sopra richiamata, sottoscritta in data 27 giugno 2024, proroga il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/22, introduce alcune precisazioni e recepisce le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.

In virtù dell’Intesa in esame, anche i docenti vincolati per tre anni nella scuola di assunzione potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria: provinciale tutti gli interessati; interprovinciale tutti coloro i quali rientrano in una delle previste deroghe.

Ipotesi di intesa

Docenti vincolati

Ricordiamo che sono vincolati a permanere nella scuola di assunzione/titolarità i docenti:

  1. neoassunti in ruolo dall’a.s. 2023/24 (ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 e all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94). Tali docenti sono tenuti a rimanere nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova;
  2. assunti in ruolo da concorso straordinario bis nel 2023/24 (ai sensi del DM 108/2022 che rinvia all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94). Tali docenti sono tenuti a rimanere nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova (quindi, per tali docenti, il vincolo decorre dal 22/23 quando hanno svolto appunto l’anno di prova);
  3. assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis nel 2023/24 (ai sensi del DM 108/2022 che rinvia all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94). Tali docenti sono tenuti a rimanere nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova (quindi, per tali docenti, il vincolo decorre dal 23/24);
  4. assunti a tempo determinato da GPS sostegno a.s. 2023/24 (ai sensi dell’art. 5/10 del DL 44/2023). Tali docenti sono tenuti a svolgere nella scuola di assunzione tre anni di effettivo servizio.

Evidenziamo che, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, i docenti di cui:

  • ai punti 1 e 2, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità. Inoltre, il vincolo in esame non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE;
  • al punto 4, possono chiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova (eccetto i casi di soprannumero o esubero).

In definitiva, stando alla relativa disciplina:

  • i neoassunti in ruolo a.s. 23/24 e gli immessi in ruolo da concorso straordinario-bis nel predetto anno scolastico (quindi che hanno già svolto il periodo di prova nel 22/23, nel corso dell’anno a tempo determinato) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella sola provincia di titolarità;
  • gli assunti a tempo determinato da concorso straordinario-bis nel 23/24 non possono presentare domanda di assegnazione e utilizzazione (in quanto ancora a tempo determinato);
  • gli assunti a tempo determinato da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi nel 23/24 non possono presentare domanda di assegnazione e utilizzazione.

Quanto detto al netto dell’intesa MIM-OOSS  che, come detto sopra, recepisce le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21 e supera per alcune categorie di docenti la disposizione per cui la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata soltanto da coloro i quali sono stati assunti in ruolo l’a.s. precedente a quello per cui si effettuano i movimenti.

Intesa MIM-OOSS: chi può presentare domanda

L’intesa MIM-OSS:

  • riprende le disposizioni legislative sopra richiamate, per cui i neoassunti in ruolo a.s. 23/24 e gli immessi in ruolo da concorso straordinario-bis nel predetto anno scolastico possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità;
  • prevede una deroga per gli assunti a tempo determinato da concorso straordinario-bis e da GPS sostegno prima fascia nel 23/24, per cui anche tali docenti, sebbene a tempo determinato (e sebbene i secondi debbano svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione), possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità. In tale deroga rientrano anche i docenti che hanno partecipato alle assunzioni da GPS prima fascia posto comune e sostegno a.s. 2021/22 e alle assunzioni da GPS sostegno a.s. 2022/23, che hanno rinviato (negli anni precedenti) lo svolgimento dell’anno di prova (questi ultimi docenti non sono soggetti al vincolo triennale, tuttavia sono ancora a tempo determinato per cui, ai fini della presentazione della domanda, sono stati ricompresi nella deroga in questione), lo stanno svolgendo nel 2023/24 e quindi sono ancora a tempo determinato;
  • recepisce le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, per cui tutte le summenzionate categorie di docenti (anche quelli a tempo determinato) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, purché rientrino in una delle deroghe in parola (gli assunti da GPS sostegno procedura 23.24 devono rientrare nelle deroghe anche per la domanda provinciale). Ecco quali:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

  1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
  2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
  4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di
    patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
  5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge
30 marzo 1971, n.118.

Alla luce di quanto detto sopra, i docenti:

  • assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis a.s. 23/24 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno e posto comune, tramite la procedura straordinaria a.s. 21/22, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno, tramite la procedura straordinaria a.s. 22/23, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti da GPS sostegno procedura 23/24 possono presentare domanda provinciale o interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe ed hanno superato l’anno di prova.

Per tutti i docenti sopra indicati, infine, l’anno svolto in assegnazione provvisoria o utilizzazione è computato nel calcolo del triennio di permanenza.

Motivi

L’intesa MIM-OOSS ha stabilito chi può presentare domanda e a quali condizioni tuttavia, ai fini della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, devono sussistere i motivi di cui all’art. 7 del CCNI 2019/22.  Ai sensi di tale articolo, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o
    affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Sottolineiamo che l’assegnazione provvisoria si può chiedere per una sola provincia.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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