Assegnazioni provvisorie 2024, docenti con incarico finalizzato al ruolo: sì domanda, a determinate condizioni
L’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 può essere chiesta anche dagli assunti a tempo determinato con incarico finalizzato al ruolo, purché sussistano le previste condizioni.
Quesito
Così scrive un lettore:
Continuate a scrivere, anche dopo la pubblicazione della nota ministeriale che i neoassunti possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21. Falso!!! Siamo l’unica categoria che non può chiedere assegnazione né provinciale né interprovinciale. Una discriminazione incomprensibile, grave, per la quale nessuno ieri ha commentato. Chiederanno tutti supplenza su altra CDC, con il risultato di non continuare a garantire la continuità e di avere docenti frustrati e umiliati. Rileggete bene la nota… Unica categoria esclusa!!!
Il lettore parla di neoassunti, termine in genere usato per indicare i neoassunti in ruolo, tuttavia non riteniamo appartenga a tale categoria, in quanto i neoassunti in ruolo a.s. 23/24, se non rientranti in nessuna delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, come previsto dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/17. Pertanto, presumiamo appartenga ad una delle categorie di docenti assunti a tempo determinato con incarico finalizzato al ruolo.
Il riferimento ai nostri articoli probabilmente riguarda la parte in cui elenchiamo le categorie di docenti a tempo determinato che possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:
- docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 da concorso straordinario bis, da GPS sostegno procedura a.s. 22/23 e da GPS posto comune e sostegno procedura a.s. 21/22, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
- docenti assunti GPS sostegno procedura a.s. 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, a condizione di aver superato l’anno di prova.
A. Non capiamo però perché afferma che scriviamo falsità. Nella nota del 4 luglio il MIM, per i docenti di cui al punto 1, scrive cosi (pag. 3):
– ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, che sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24, si applica il citato art. 13, comma 5, decreto legislativo 59/2017, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tali docenti possono presentare, pertanto, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza per l’a.s. 2024/25. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.
Da leggersi congiuntamente con quanto scritto sempre nella nota in questione a pag. 4:
Tuttavia, considerato quanto stabilito dall’art. 34, comma 8, CCNL Comparto istruzione e ricerca – Periodo 2019 – 2021 – del 18 gennaio 2024, in deroga ai vincoli di permanenza soprarichiamati, ai docenti di cui ai precedenti primo, secondo e terzo alinea, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale anche interprovinciale, purché rientrino nelle seguenti categorie … (sono indicate le categorie rientranti nelle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21).
Dunque, i docenti summenzionati, ricorrendone i motivi e posto che abbiano superato il periodo di prova, possono partecipare all’assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale, se rientranti in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21. Chi sono tali docenti? Sono:
- i docenti assunti da GPS prima fascia sostegno e posto comune procedura a.s. 21/22 (ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021)
- i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi procedura a.s. 22/23 (art. 5 ter del decreto-legge 228/2021)
- i docenti assunti da concorso straordinario bis (ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021)
Non sappiamo se il lettore rientra in una delle sopra menzionate categorie. Se così fosse, lo stesso, avendo superato l’anno di prova, potrebbe presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale (ricorrendo i previsti motivi); inoltre, potrebbe presentare istanza interprovinciale, se rientrante in una delle suddette deroghe.
B. Quanto ai docenti di cui al punto 2 sopra riportato, così scrive il MIM nella nota del 4 luglio (pag. 3-4):
– i docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del decreto legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità annuale per l’a.s. 2024/2025 neanche nell’ambito della provincia di appartenenza. Tanto ai sensi del comma 10 della medesima disposizione. Tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2024/25 nell’ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dall’art. 1, comma 5, dell’Intesa di proroga del 27 giugno 2024, sotto riportate, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tale disposizione trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all’Allegato 1 del CCNI. Analogamente, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.
I docenti qui menzionati, ossia i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi a.s. 23/24, non possono partecipare alle operazioni di mobilità annuale, sulla base del vincolo di cui all’art. 5/10 del DL 44/23. Proseguendo nella lettura dell’indicazione, però, si legge […] Tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2024/25 nell’ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dall’art. 1, comma 5, dell’Intesa di proroga del 27 giugno 2024, sotto riportate, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.
Dunque anche tali docenti (assunti da GPS sostegno 23/24), a condizione che abbiano superato l’anno di prova e a condizione di rientrare in una delle previste deroghe, possono presentare domanda di assegnazione (provinciale o interprovinciale), fermo restando il possesso di uno dei previsti motivi (ricongiungimento ai figli, genitori …).
Quelle sopra riportate sono le indicazioni fornite nella nota del 4 luglio, che non possono che essere coerenti con le disposizioni dell’Ipotesi di Intesa e che ci “scagionano” dall’accusa di falsità.
Per competenza riportiamo di seguito, sinteticamente, i motivi per cui si può presentare domanda, la provincia cui indirizzarla, le preferenze esprimibili nonché le date e le modalità di presentazione delle istanze.
Domanda
La domanda di assegnazione provvisoria:
– può essere presentata per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico; ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO
– può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità;
– non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22;
– si presenta dall’11 al 24 luglio 2024;
– la presentano tramite Istanze Online i docenti già di ruolo;
– la presentano utilizzando i modelli pubblicati dal MIM nella sezione mobilità, da inviare all’USP della provincia richiesta, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), i docenti assunti con incarico finalizzato la ruolo.
Le risposte ai quesiti
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