Assegnazioni provvisorie 2024, assunti straordinario bis senza deroghe: non possiamo presentare domanda, supplenza unico modo per lavorare vicino casa?

I docenti immessi in ruolo dall’a.s. 23/24, compresi quelli da straordinario bis, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, possono comunque accettare supplenze. Come si considera l’anno a tempo determinato.
Vincolo neoassunti
Il vincolo triennale per i neoassunti è previsto dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, in base ai quali:
- i neoassunti in ruolo dall’a.s.2023/24 devono restare nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE;
- durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
In questo articolo spieghiamo cosa è cambiato rispetto allo scorso anno scolastico, perché docenti assunti dallo stesso concorso dal 1° settembre 2022 hanno avuto la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e quest’anno invece non è stato possibile in maniera generalizzata.
Cosa possono fare i docenti neoassunti da concorso straordinario bis dal 1° settembre 2023
In base all’Intesa sottoscritta lo scorso 27 giugno tra sindacati e Ministero i docenti neoassunti da concorso straordinario bis dal 1° settembre possono presentare domanda di assegnazione provinciale. Per l’assegnazione interprovinciale invece è necessario rientrare in una delle deroghe previste e avcr superato l’anno di prova e formazione Assegnazioni provvisorie 2024, docenti neoassunti: chi può presentare domanda e chi no
Pertanto il docente assunto da concorso straordinario bis dal 1° settembre 2024
- può presentare domanda di assegnazione provinciale
- può presentare domanda di assegnazione interprovinciale se rientra nelle deroghe e ha superato l’anno di prova
La domanda è in modalità cartacea e i docenti si muovono dopo la fase 40 e prima della fase 41 dell’allegato 1 del CCNI 2019/21
Nel frattempo i docenti, superato l’anno di prova, saranno assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e potrebbero beneficiare dell’art. 47 del CCNI 2019/21,che permette di accettare supplenza in altro grado di istruzione o tipologia di posto. Ecco le condizioni specifiche.
Supplenze docenti ruolo
Le supplenze del personale docente di ruolo sono disciplinate dall’art. 47 del CCNL 19/21 (che ha sostituito l’art. 36 del CCNL 2007, introduce qualche novità), in base al quale:
- il docente di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06;
- le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;
- il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
- l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
- l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
A quanto detto si deve aggiungere quanto sopra illustrato, ossia che l’accettazione delle suddette supplenze è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023.
L’anno di supplenza vale per il conteggio del triennio di permanenza?
L’anno svolto in supplenza dal docente di ruolo si computa nel calcolo dei triennio per i docenti neoassunti?
La domanda è posta da diversi lettori, probabilmente a seguito dell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ove si indica che per i docenti di ruolo, anche assunti da straordinario bis, l’anno svolto in assegnazione provvisoria è computato nel calcolo succitato:
- L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza.
Considerato che la possibilità di accettare supplenze è prevista dalla medesima normativa relativa al vincolo, considerata la disposizione letterale della norma – “Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova …” – nonché l’orientamento ministeriale che si evince dall’Ipotesi di Intesa sottoscritta riteniamo che l’anno svolto in supplenza dal docente di ruolo potrebbe essere computato nel triennio di permanenza, tuttavia è bene attendere i necessari chiarimenti ministeriali.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Confrontandoci tra colleghi ci sorgono dei quesiti. Siamo docenti che hanno superato il concorso straordinario bis e immessi in ruolo il 1 settembre 2023 e non possiamo chiedere assegnazione provvisoria se non abbiamo uno dei requisiti delle deroghe, ma se chiedessimo un anno di aspettativa: 1. Ci verrebbe calcolato come un anno tra i tre di vincolo? 2. Economicamente, non riceveremo lo stipendio, giusto? 3. Possiamo chiedere aspettativa nella scuola dove siamo di ruolo e lavorare attraverso le GPS in altra classe di concorso? I nostri quesiti nascono dal fatto che la sede della scuola dove siamo di ruolo è distante da casa e ci chiede sacrificio sia affettivo, in quanto siamo lontani dai nostri cari, sia economico. C’è un modo per poter lavorare nella nostra provincia? Questo aspetto non lo avete ancora toccato nei vostri articoli, spero lo troviate interessante. Per molti docenti sarebbe molto utile.
1. Se chiedessimo un anno di aspettativa, ci verrebbe calcolato come un anno tra i tre di vincolo?
Se per aspettativa si intende lasciare l’incarico da docente di ruolo per accettare la supplenza, è necessario attendere i dovuti chiarimenti ministeriali (magari arriveranno con l’annuale nota sulle supplenze?) per fornire una risposta certa, ma l’andamento dovrebbe essere positivo. Se invece si intende un’aspettativa tout court, la nostra risposta è negativa perché viene meno lo svolgimento del servizio.
2. Economicamente, non riceveremo lo stipendio, giusto?
Se si prende solo l’aspettativa, no. Se ci si colloca in aspettativa per accettare la supplenza non ricevereste lo stipendio da docente di ruolo, ma quello spettante ad un supplente, quindi prima fascia stipendiale (ma dal momento che probabilmente non avete ancora completato la ricostruzione di carriera, potrebbe cambiare poco).
3. Possiamo chiedere aspettativa nella scuola dove siamo di ruolo e lavorare attraverso le GPS in altra classe di concorso?
Sì, prima è necessario presentare istanza per partecipare all’assegnazione delle supplenze (domanda con le 150 preferenze), quindi attendere l’assegnazione della supplenza e, in caso la si ottenga, chiedere l’aspettativa per la durata dell’incarico, art. 47: L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
Precisiamo che supplenza si può accettare per una classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità e solo per posto intero.
Concludiamo affermando che, nella situazione descritta, ossia il fatto di non poter presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, l’unico modo per lavorare nella provincia di residenza è quello detto dallo stesso lettore, ossia un’eventuale supplenza da GPS alle condizioni indicate.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).