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Assegnazioni provvisorie 2024/25, ricongiungimento al coniuge: quando si può chiedere e quando si prescinde dalla residenza

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La richiesta di assegnazione provvisoria deve essere supportata dai previsti motivi e rispondere a determinate condizioni. Ricongiungimento al coniuge.

Assegnazioni provvisorie

Chi può partecipare

Possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria i docenti in ruolo dall’anno scolastico precedente a quello per cui si svolgono le operazioni. Esempio: docente assunto nel 2019/20, non può partecipare alle operazioni di assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20, mentre possono parteciparvi gli assunti dal 2018/19 e precedenti. Vero è che lo scorso anno si è data la possibilità di partecipare anche agli assunti da GPS e concorso straordinario bis, entrati di ruolo nel medesimo anno scolastico per cui si sono svolte le operazioni, ma è altrettanto vero che si è trattata di una deroga, in vista della definizione del quadro giuridico di riferimento relativo alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni in attesa della sottoscrizione del CCNL 2019/21 (avvenuta in data 18 gennaio 2024).

Motivi, provincia, preferenze, divieti

La domanda di assegnazione provvisoria:

– può essere presentata per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico; ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO

– può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità;

– non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.

Ricongiungimento al coniuge

Come sopra riportato, per il ricongiungimento al coniuge è necessaria l’iscrizione anagrafica dello stesso nel comune di ricongiungimento. In sostanza, la persona cui ci si deve ricongiungere deve avere la residenza nel comune richiesto.

L’iscrizione anagrafica, inoltre, come si legge nelle note alla tabella di valutazione (allegata al CCNI 2019/22 sulle assegnazioni provvisorie), deve essere anteriore di tre mesi alla data ultima di presentazione delle domande. In un solo caso si prescinde dall’iscrizione anagrafica, ossia nel caso in cui il coniuge sia stato trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla suddetta data ultima.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente di secondaria di secondo grado e ho appena ottenuto il trasferimento in altra provincia, mio marito invece non è riuscito ad ottenerlo. Abbiamo un figlio di 7 mesi; sarà possibile per mio marito fare domanda di assegnazione provvisoria pur non avendo nè io nè lui residenza nella provincia da me ottenuta?

Precisiamo che per chiedere l’assegnazione suo marito, quindi ricongiungimento al coniuge (ossia alla lettrice), la residenza nel comune di ricongiungimento dovrebbe averla la lettrice. Chiarito ciò, come detto sopra, l’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di tre mesi alla data ultima di presentazione delle domande, ossia del provvedimento che dà il via alla presentazione delle istanze, a meno che il coniuge non sia stata trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla predetta data. Non è però questo il caso, in quanto il trasferimento della lettrice non è avvenuto per servizio ma è stato volontario.

CCNI

Ricordiamo che le prossime operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisorie dovrebbero essere disciplinate da un nuovo contratto collettivo nazionale integrativo, considerato che il CCNI 2019/22 è ormai scaduto ed è stato più volte prorogato, in ultimo dall’intesa MIM-OOSS del 13 giugno 2023  per i movimenti a.s. 2023/24. Pertanto, quanto di seguito riportato si rifà al vecchio CCNI per cui, se dovessero esserci delle novità, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Assegnazione provvisoria docenti 2024: chi può sicuramente richiederla e per chi si deve attendere CCNI

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