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Assegnazioni provvisorie 2024/25: gli Uffici Scolastici non possono creare una cattedra mista posto comune-sostegno

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Nelle procedure di mobilità annuale (come anche in quella territoriale e professionale) non è prevista l’assegnazione di posti misti.

CCNI 20219/22

La mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) a.s. 2024/25 è stata disciplinata ancora dal CCNI 2019/22, prorogato in virtù dell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024.

L’Ipotesi di intesa, oltre a prorogare il CCNI 19/22, ha anche introdotto alcune precisazioni nonché recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21 e che hanno ampliato la platea di partecipanti alle operazioni in esame.

Posti/classi di concorso richiedibili

Ai sensi dell’art. 7 del CCNI 19/22, in presenza dei previsti motivi e requisiti, l’assegnazione provvisoria si può chiedere per una sola provincia e  per la classe di concorso/posto di titolarità dell’interessato.

Come si legge sempre nel succitato art. 7 (comma 4), l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, per i quali si sia in possesso della specifica abilitazione. Nel caso in cui si intenda chiedere l’assegnazione provvisoria per un diverso grado di istruzione, è necessario inoltre aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.

Evidenziamo che l’assegnazione provvisoria per altra classe di concorso o altro posto è aggiuntiva rispetto a quella per il ruolo di titolarità. Pertanto, si deve sempre chiedere l’assegnazione per la classe di concorso o posto in cui si è titolari e in aggiunta per altra/e classe/i di concorso o posto.

I movimenti sono disposti secondo l’ordine indicato nell’allegato 1 al CCNI summenzionato. In linea generale, questo è l’ordine delle operazioni:

  1. Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) riguardanti i titolari su posto di sostegno (fasi 1-7)
  2. Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) su sostegno dei titolari di posto comune nella provincia (fasi 8-16)
  3. Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) su posto comune (fasi 17-26)
  4. Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella provincia (fasi 27-33)
  5. Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) su sostegno dei titolari in altra provincia (fasi 34-37)
  6. Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia (fasi 38-40)
  7. Operazioni (assegnazioni) su sostegno di cui all’articolo 7, comma 14 [(fase 41); si tratta dell’assegnazione interprovinciale su sostegno dei docenti di ruolo senza titolo di specializzazione]

All’interno di ognuna delle sopra riportate Operazioni si svolgono le varie fasi e si applicano le diverse precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 19/22.

Così, ad esempio:

– i primi movimenti delle operazioni di cui al punto 1 sopra riportato sono i seguenti:

  • 1. Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto I del presente contratto nell’ordine riportato, indipendentemente dalla tipologia di posto di titolarità.
  • 2. Utilizzazione su sostegno nella scuola di precedente titolarità del docente titolare di sostegno che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del presente contratto. L’utilizzazione avviene in subordine anche su tipologia di sostegno diversa da quella di titolarità purché il docente sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

– i movimenti delle operazioni di cui al punto 6 sopra riportato sono i seguenti:

  • 38. Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
  • 39. Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia. Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con priorità, nell’ordine previsto.
  • 40. Utilizzazione d’ufficio dei docenti di cui all’art. 2 comma 4.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un docente titolare su sostegno. Ho chiesto assegnazione provvisoria su sostegno e su posti normali specificando di accettare anche cattedre su comuni diversi. Vista l’assenza per quest’anno di posti su sostegno (nella scuola del comune era disponibile solo 1/2 cattedra) ho ottenuto una COE esterna sull’ A046 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 9h nella sede del mio comune e 10h in un comune distante 10km. Ora chiedo vista l’assegnazione delle 9h su a046 nella sede del mio comune e la disponibilità delle 9h di sostegno; invece di assegnarmi la COE esterna non potevano darmi l’assegnazione provvisoria sul comune richiesto con cattedra mista? e potrei chiedere una rimodulazione di orario della COE esterna 9h su A046 e 9h su sostegno nel comune di titolarità?

La risposta è negativa: nelle procedure di assegnazione provvisoria (e utilizzazione), come anche nei trasferimenti e passaggi, non è prevista l’assegnazione di un posto misto comune-sostegno. Nel CCNI, infatti, si parla soltanto di singolo posto o singola classe di concorso, come si evince anche dalla sequenza dei movimenti sopra riportata.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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