Assegnazioni provvisorie 2023, si può chiedere per ricongiungimento al convivente. Cosa allegare alla domanda
L’assegnazione provvisoria si può chiedere in presenza di determinati motivi. In caso di ricongiungimento al convivente, c’è un limite di tempo a partire dal quale si deve essere tali (ossia conviventi)?
Assegnazione provvisoria
CCNI
Il nuovo CCNI, relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, dovrebbe essere a breve sottoscritto. Dai primi incontri tra MIM e OOSS è emerso che non ci sarà alcun vincolo, per cui tutti i docenti già di ruolo dal corrente anno scolastico e precedenti potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria.
Oltre ai docenti di ruolo, potranno chiedere l’assegnazione provvisoria anche i docenti assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, nonostante gli stessi non sono ancor di ruolo ma lo saranno assunti dal 2023/24 (con decorrenza dal 1° settembre 2022 per gli assunti da GPS e con decorrenza dal 1° settembre 2023 per gli assunti da straordinario bis).
Per la conferma dobbiamo attendere il testo del Contratto.
Provincia e preferenze
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia e nella domanda possono essere indicate sino a:
- 15 preferenze per la scuola secondaria;
- 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.
Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. Come detto, l’unico limite è numerico.
Motivi
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Nel caso in cui non ricorra nessuno dei motivi sopra riportati, la domanda non si può presentare.
Ricongiungimento
Coloro i quali chiedono l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento (punti 1, 2 o 4 sopra riportati) devono presentare apposita dichiarazione personale che attesti la residenza della persona cui ricongiungersi, indicando anche la data di iscrizione anagrafica (cioè la convivenza deve essere registrata al Comune).
Infatti, ai fini dell’attribuzione del previsto punteggio di ricongiungimento (p. 6 nel comune), è necessario che la predetta iscrizione decorra da almeno tre mesi alla data di presentazione delle domanda.
Evidenziamo che, in caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, ovvero che svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica. In tal caso, ai fini dell’attribuzione del previsto punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la circostanza per cui il soggetto, cui ricongiungersi, è stato trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.
Ne abbiamo parlato anche con la sindacalista Chiara Cozzetto Anief durante il question time dello scorso 25 maggio
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
La sottoscritta chiede di sapere se per il ricongiungimento al convivente residente in altro Comune dalla sottoscritta, si debba presentare la dichiarazione anagrafica di convivenza. In tal caso, si chiede da quanto tempo deve sussistere la convivenza per ottenere l’ eventuale assegnazione.
Rispondiamo alla nostra lettrice, affermando quanto segue:
– la lettrice dovrà allegare all’istanza:
- una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la convivenza con la persona cui intende ricongiungersi;
- un dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa all’iscrizione anagrafica del convivente nel Comune in questione, indicando anche da quale data la medesima iscrizione decorre. Infatti, al fine di ottenere il previsto punteggio, è necessario che la predetta iscrizione decorra da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande.
– non è previsto nessun limite temporale riguardo alla sussistenza della convivenza;
– nel CCNI non è previsto esplicitamente che si alleghi alla domanda la certificazione anagrafica comprovante la stabilità della convivenza, tuttavia nella dichiarazione di convivenza non si può non far riferimento alla medesima.
La consulenza
E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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