Assegnazioni provvisorie 2023: domanda anche per docenti trasferiti, prima preferenza e ricongiungimento, allegati per coniuge. Quesiti

I docenti interessati possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria dal 15 giugno al 5 luglio 2023. Rispondiamo ad alcuni quesiti posti in redazione, ricordando dapprima le novità dell’intesa MIM e OO.SS. e alcune informazioni relative all’istanza di assegnazione.
CCNI
Ministero e sindacati hanno sottoscritto l’intesa che proroga per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22, con alcune precisazioni/integrazioni relative a:
- possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova;
- eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
- equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
- obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.
Quanto alla tempistica, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si possono presentare, tramite Istanze Online (per i docenti già di ruolo), dal 15 giugno al 5 luglio 2023.
Assegnazione provvisoria
Alla luce della proroga del CCNI 2019/22 e delle integrazioni sopra riportate, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata, ricorrendone i previsti motivi, da tutti i docenti già di ruolo (a.s. 2022/23 e precedenti), nonché dagli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis, a.s. 2022/23. Questi ultimi presenteranno la domanda in modalità cartacea.
Ai fini della presentazione della domanda di assegnazione:
– deve sussistere uno dei seguenti motivi
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
– a tali motivi, per i docenti assunti da GPS e concorso straordinario bis, si aggiunge il requisito del superamento dell’anno di prova;
– si può scegliere una sola provincia, indicando sino ad un massimo di 15 preferenze per la scuola secondaria e 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria (le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico);
-vanno dichiarate le sole esigenze di famiglia, che danno titolo al previsto al punteggio, ed eventuali precedenze [gli interessati, infatti, concorrono con il predetto punteggio; chi fruisce di una delle previste precedenze, inoltre, si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio. Qualora vi siano più docenti con precedenza, gli stessi si “muovono” in ordine di priorità delle medesime (precedenze). In caso di parità di precedenze e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica];
– va allegata la documentazione attestante quanto dichiarato.
Quesiti
D1. Ho ottenuto domanda di trasferimento in una scuola che non era la mia prima scelta. Avrei il vincolo di tre anni posso fare comunque domanda di assegnazione provvisoria?
R1. La risposta è affermativa: sì, può presentare domanda. Il vincolo di cui parla riguarda la sola mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra) e discende dalla disposizioni di cui al CCNI 2022/25, in base al quale sono soggetti al vincolo triennale e quindi non possono presentare domanda di trasferimento/passaggio per i successivi tre anni i docenti che: hanno ottenuto il trasferimento in una delle scuole espresse nella domanda ovvero nel comune di titolarità; hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale, a prescindere dalla preferenza (puntuale o sintetica), in relazione alla quale sono stati soddisfatti.
D2. Sono una docente in servizio per anno di prova in quanto vincitrice del concorso straordinario bis/assunta da GPS. Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, pur essendo docente a tempo determinato fino al 31/08/23?
R2. Sì, può presentare la domanda di assegnazione provvisoria, a condizione che: ricorra uno dei sopra riportati motivi e purché superi positivamente l’anno di prova.
D3. La presente per chiedere informazioni su quale tipo di documento è necessario per ottenere punteggio di ricongiungimento al coniuge (sposata dal 2019 e residenti presso il comune X dal 2021); inoltre, quale scuola in ordine di viciniorità devo inserire per avere il punteggio aggiuntivo (non avendo il comune X la scuola dell’infanzia statale e non trovando alcuna tabella di viciniorità)?
R3. Per il ricongiungimento al coniuge deve allegare alla domanda: la dichiarazione relativa alle esigenze di famiglia, in cui dichiarare il ricongiungimento e l’eventuale esistenza di figli; la dichiarazione del coniuge in cui lo stesso dichiara di essere residente nel comune richiesto e la relativa iscrizione anagrafica (da almeno tre mesi alla data di presentazione delle istanze). Quanto alla tabella di viciniorità, la stessa è pubblicata dall’ATP competente per territorio. Se non la trova, può chiedere informazioni al predetto ufficio.
D4. Vorrei chiedere l’assegnazione provvisoria (per ricongiungimento con i miei genitori ) ma nel comune di residenza mio e dei miei cari non sono presenti scuole secondaria di secondo grado. Posso in ogni caso mettere come prima preferenza la scuola o il comune di residenza oppure debbo scegliere una scuola o un comune limitrofo?
R4. Secondo quanto leggiamo nel CCNI, nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano scuole esprimibili, si può indicare, come prima preferenza, una scuola di un comune viciniore (o anche il comune viciniore) oppure una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.