Assegnazioni provvisorie 2023, docente titolare di due precedenze: quale indica? Può esprimerle entrambe?

Il docente titolare di due precedenze, di cui all’art. 8 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, deve indicarle entrambe? Può farlo?
Rispondiamo al quesito posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria e per quale provincia, nonché le preferenze esprimibili nell’istanza.
Assegnazioni provvisorie 2023/24
L’intesa , sottoscritta tra ministero e sindacati il 13 giugno u.s., ha prorogato anche per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22 con alcune precisazioni, grazie alle quali possono presentare domanda di assegnazione provvisoria (oltre a tutti i docenti già di ruolo) anche gli assunti da GPS prima fascia sostegno e concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova.
Ai fini della presentazione della domanda di assegnazione:
– deve sussistere uno dei seguenti motivi
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
– a tali motivi, per i docenti assunti da GPS e concorso straordinario bis, si aggiunge il requisito del superamento dell’anno di prova;
– si può scegliere una sola provincia, indicando sino ad un massimo di 15 preferenze per la scuola secondaria e 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria (le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico);
-vanno dichiarate le sole esigenze di famiglia, che danno titolo al previsto al punteggio, ed eventuali precedenze;
– va allegata la documentazione attestante quanto dichiarato.
Precisiamo che:
- le domande si possono presentare sino al prossimo 5 luglio 2023: tramite Istanze Online, da parte dei docenti di ruolo; in modalità cartacea, da parte dei docenti assunti da GPS, come si legge nella nota del MIM del 14 giugno 2023;
- gli aspiranti partecipano al movimento sulla base del punteggio posseduto, derivante dalle esigenze di famiglia, e alle eventuali precedenze di cui fruiscono e che permettono di ottenere l’assegnazione prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio posseduto. In caso di: più docenti con precedenza, prevale chi fruisce della precedenza che viene prima in ordine di priorità; parità di punteggio e precedenza prevale il docente con maggiore anzianità anagrafica;
- le precedenze si applicano nelle operazioni sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria (con le dovute differenze relativamente ad alcuni movimenti; così ad esempio, la precedenza di cui al punto II, di seguito riportato, si applica alle sole utilizzazioni provinciali).
Queste le precedenze che si applicano, nell’ambito dei previsti movimenti, secondo l’ordine di priorità riportato:
- Personale con gravi motivi di salute (a. Personale docente non vedente; b. Personale docente emodializzato);
- Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (per le sole utilizzazioni provinciali; dunque, non riguarda i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria);
- Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
- Assistenza;
- Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo;
- Personale coniuge di militare o categoria equiparata (per le sole assegnazioni provvisorie);
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ;
- Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sto compilando l’istanza di assegnazione provvisoria e posso fruire di due diverse precedenze: lavoratrice madre di figlio sino a 6 anni; disabilità personale di cui all’articolo 21 della legge n. 104/92. Devo inserirle entrambe? Quale sarà applicata nell’ambito del movimento?
Rispondiamo alla nostra lettrice che nella domanda potrà indicare soltanto una precedenza e, naturalmente, va espressa quella di cui fruisce il personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, che precede la precedenza per la lavoratrice madre con figlio sino a 6 anni. Pertanto, esprimendo la predetta precedenza (art. 21 L. 104/92), nell’ambito dei movimenti verrà applicata la medesima. Evidenziamo che indicazioni al riguardo sono state fornite anche dal Ministero nella guida relativa alla presentazione delle istanze:
Il docente può dichiarare “SI” con il menù a tendina posto in corrispondenza alla precedenza alla quale ha diritto. Una volta indicata una precedenza, non sono più selezionabili le precedenze con ordine di priorità più basso …
La consulenza
E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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