Assegnazioni provvisorie 2022/23, ricongiungimento ai genitori: si deve essere conviventi? Quando spettano i 6 punti

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Il Ministero dell’Istruzione, con l’intesa siglata con le OO.SS. e la nota n. 23439 del 17 giugno 2022, ha dato il via alle operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione. Per quali motivi si può chiedere assegnazione? In quali casi è richiesta la convivenza con la persona cui ricongiungersi? Quando spettano i punti per ricongiungimento al genitore?

Domande

Le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID.

Tutti i docenti in possesso dei previsti requisiti possono presentare domanda, compresi gli immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e nell’a.s. 2021/22, in deroga a quanto previsto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019.

Motivi

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Dovrei presentare domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, è necessario essere conviventi?

Nei casi riportati nel paragrafo precedente il requisito della convivenza è richiesta solo in caso di ricongiungimento al convivente, che può essere anche un parente o un affine, convivenza da comprovare con certificazione anagrafica.

Nel caso del ricongiungimento al genitore il requisito della convivenza non è richiesto (vedasi ultimo punto sopra riportato), come evidenzia anche la nota menzionata all’inizio, ove leggiamo:

Per tutto il personale docente, educativo e ATA il contratto integrativo conferma la possibilità prevista dall’articolo 7, comma 1, e dall’articolo 17, comma 1, di richiedere l’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell’unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. Al medesimo comma è ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza.

La nostra lettrice, pertanto, può presentare domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento al genitore, pur non essendo convivente con il medesimo.

Punteggio

Nel caso di ricongiungimento ai genitori, l’attribuzione del punteggio è prevista soltanto nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).

La tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo, allegata al CCNI 2019/22, prevede che per il ricongiungimento al genitore spettino 6 punti, fermo restando quanto detto sopra in merito all’età.

Nota

CCNI 2019/22

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