Assegnazioni provvisorie 2022/23, requisiti per altre classi di concorso o tipologie di posto. Su sostegno anche senza titolo
Si può chiedere assegnazione provvisoria per un posto/classe di concorso diversi da quello di titolarità? Quali eventuali requisiti sono richiesti? E’ possibile l’assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo di specializzazione?
Prima di rispondere ai suddetti quesiti, ricordiamo quando e come si presentano le istanze, i requisiti necessari e chi può o meno presentare domanda.
Domande
Le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID, come leggiamo nella nota n. 23439 del 17 giugno 2022.
La domanda può essere presentata per una sola provincia, indicando sino ad un massimo di 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e sino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le preferenze possono essere puntali (su scuola) ovvero sintetiche (comune, distretto e provincia).
Motivi
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del comune di titolarità. Tale vincolo non opera per i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dal CCNI (articolo 8).
Chi può e chi non può presentare domanda
Tutti i docenti in possesso dei previsti requisiti possono presentare domanda, compresi gli immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e nell’a.s. 2021/22, in deroga a quanto previsto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019. Ciò in seguito all’intesa siglata tra MI e OO.SS., che ha prorogato per un altro anno il CCNI 2019/22.
Ai sensi del predetto Contratto non possono presentare domanda i soli docenti assunti giuridicamente dall’a.s. 2022/23.
Posto/classe di concorso
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta:
- per la classe di concorso/posto di titolarità;
- per una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità;
- per un posto/classe di concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità;
- per soli posti di sostegno, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto;
- per posto comune e sostegno, dai docenti titolari su sostegno non più sottoposti al vincolo quinquennale.
Ricordiamo che, per chiedere l’assegnazione provvisoria:
- per una classe di concorso diversa da quella di titolarità (sempre nel medesimo grado di istruzione di titolarità), è necessario essere in possesso della relativa abilitazione;
- per un posto/classe di concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità, è necessario essere in possesso della relativa abilitazione e aver ottenuto la conferma in ruolo per l’a.s. 2022/23.
Precisiamo, infine, che la richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto/classe di concorso di titolarità. Conseguentemente, gli interessati devono comunque chiedere l’assegnazione provvisoria per la classe di concorso/posto di titolarità e in aggiunta per classi di concorso/posto diversi da quello di appartenenza.
Assegnazione su sostegno senza specializzazione
Il CCNI 2019/22, prorogato anche per l’a.s.. 2022/23, prevede la possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria su posti di sostegno da parte di docenti sprovvisti del titolo di specializzazione.
La richiesta suddetta è possibile:
- solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali;
- soltanto da parte di docenti che stiano per concludere i percorsi di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio (anche a tempo determinato) su posto di sostegno.
L’assegnazione provvisoria di docenti senza titolo su posti di sostegno è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari a quello dei docenti specializzati presenti nelle GaE (e nelle GPS, aggiungiamo noi – il CCNI è stata sottoscritto prima della costituzione delle predette GPS), nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
Nell’ambito dell’operazione succitata (ossia di assegnazione interprovinciale su posti di sostegno a docenti senza titolo) hanno la priorità i docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV, lettere g), l) ed m), dell’articolo 8 del CCNI:
g) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
l) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole d’età inferiore ai sei anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.