Assegnazioni provvisorie 2014/15: come indicare le preferenze nella domanda. Particolarità per chi usufruisce di precedenze

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di Paolo Pizzo – Suggeriamo come indicare le preferenze, analitiche e sintetiche, nella domanda. Particolarità per chi usufruisce delle precedenze. Le guide di OrizzonteScuola.it

di Paolo Pizzo – Suggeriamo come indicare le preferenze, analitiche e sintetiche, nella domanda. Particolarità per chi usufruisce delle precedenze. Le guide di OrizzonteScuola.it

Come indicare le preferenze, analitiche e sintetiche

Ai sensi dell’art. 7/5 del CCNI utilizzazioni/assegnazioni 2014 il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili.

Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, DOVRÀ NECESSARIAMENTE A SUA VOLTA PRECEDERE LA PREFERENZA PER OGNI ALTRO COMUNE.

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria SOLO ALLORQUANDO VENGANO RICHIESTI ANCHE ALTRI COMUNI O DISTRETTI OLTRE I PREDETTI OPPURE ALTRE CLASSI DI CONCORSO O POSTI DI GRADO DIVERSO.

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, MA NON COMPORTA L’ANNULLAMENTO DELL’INTERA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

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Particolarità per chi fruisce delle precedenze

  • Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

Il personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia) potrà fruire della precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, A CONDIZIONE CHE LA PRIMA DI TALI PREFERENZE SIA RELATIVA AL COMUNE IN CUI ESISTA UN CENTRO DI CURA SPECIALIZZATO;

  • Il personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94potrà fruire della precedenza SOLO NELL’AMBITO E PER LA PROVINCIA IN CUI È UBICATO IL COMUNE DI RESIDENZA, A CONDIZIONE CHE ABBIA ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA OPPURE UNA O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRESE IN ESSO.
  • Assistenza
    figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;
    unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Per tale personale la precedenza è riconosciuta A CONDIZIONE CHE SI INDICHI L’INTERO COMUNE (O DISTRETTO SUB COMUNALE) DEL DOMICILIO DELL’ASSISTITO PRIMA DI INDICARE PREFERENZE DI ALTRI COMUNI O DISTRETTI SUB-COMUNALI.

Non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.

  • Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza PURCHÉ VENGA ESPRESSA COME PRIMA PREFERENZA LA SEDE OVE ESPLETA IL PROPRIO MANDATO AMMINISTRATIVO OVVERO LA SEDE VICINIORE, QUALORA NELLA PREDETTA SEDE DOVE ESERCITA IL MANDATO NON ESISTANO SCUOLE RICHIEDIBILI. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria

Leggi anche Assegnazione provvisoria 2014/15: chi può chiederla, per quante province, effetti su anzianità di servizio. La guida

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