Assegnazioni provvisorie 19/20, punteggio per ricongiungimento, figli e assistenza: quanto e quando spetta

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I punteggi attribuibili per le assegnazioni provvisorie sono quelli relativi alle esigenze di famiglia, indicati nella tabella allegata (Allegato 3) al CCNI 2019/22.

Vediamo in questa scheda i punteggi previsti per il ricongiungimento, per i figli e per la cura e l’assistenza, ricordando i motivi per cui si può chiedere l’assegnazione provvisoria.

Motivi

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Punteggi esigenze famiglia

Ecco la tabella:

Sono dunque assegnati:

  • 6 punti per il ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell’unione civile, convivente, figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità, genitori);
  • 4 punti per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
  • 3 punti per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

Punteggio ricongiungimento

I 6 punti per il ricongiungimento al familiare spettano per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che la stessa, alla data di presentazione della domanda, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve  essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere  indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

II punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano scuole richiedibili (ossia che non comprendono l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse.

Il punteggio per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).

Punteggio per i figli

Il punteggio per i figli è assegnato anche se questi compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. Tale punteggio vale per tutte le preferenze.

Punteggio per cura e assistenza

Il punteggio per la cura e l’assistenza dei figli/affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge/parte dell’unione civile o del genitore totalmente o permanentemente inabile al lavoro  è attribuito nei seguenti casi:

a) figlio disabile ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero o parte dell’unione civile coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dell’istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118, e 122 del D.P.R. n. 309/1990, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza dei medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Punteggi cumulabili

I punteggi previsti nella sopra riportata tabella punti A), B), C) e D) sono cumulabili tra di loro.

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