Assegnazioni interprovinciali su sostegno a docenti senza titolo, si può solo se non ci sono precari specializzati in graduatoria
Il docente senza titolo di specializzazione può partecipare alle assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno ma l’Ufficio Scolastico deve garantire, laddove possibile anche con docenti precari, che in classe ci siano docenti in possesso di specializzazione.
La possibilità di chiedere assegnazione provvisoria su posto di sostegno è prevista dal CCNI 2019/22, utilizzato anche per i movimenti annuali dell’anno scolastico 2024/25
Nello specifico, è l’articolo 7, comma 14, del citato CCNI 2019/22 a fornire disposizioni sulla suddetta possibilità di chiedere assegnazione provvisoria solo interprovinciale su posto di sostegno, senza titolo di specializzazione. Di seguito criteri e condizioni:
- è possibile chiedere assegnazione provvisoria su posto di sostegno senza titolo, esclusivamente interprovinciale (quindi non si può presentare domanda per la provincia di titolarità);
- si può presentare la suddetta domanda, solo a condizione che gli interessati: stiano per per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno oppure, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio su sostegno, anche a tempo determinato (non è richiesto un servizio nello specifico grado);
- nell’ambito di tale movimento, hanno la priorità i beneficiari delle precedenze previste per: docenti-genitori, anche adottivi o affidati, di soggetto con grave disabilità (anche rivedibile, purché il riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria); i docenti con figli sino a 6 anni; i docenti con figli sino a 12 anni;
- l’assegnazione in esame è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive;
- la richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno senza titolo è aggiuntiva rispetto a quella per l’insegnamento relativamente al quale si è titolari. Pertanto, non si può chiedere la predetta assegnazione, senza chiederla per la classe di concorso/posto di titolarità.
- l’assegnazione di cui trattasi, come leggiamo nell’Allegato 1 al CCNI 2019/22 “Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente”, è il penultimo dei movimenti previsti ed è contrassegnato dal n. 41 “Assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da altra provincia, sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell’articolo 8 lett. g), l) e m) viene trattato con priorità nell’ordine previsto.”
D3. Sono un’aspirante docente inclusa nelle GPS 1^ fascia ADSS della provincia di *** e vorrei segnalarVi quella che per me è un’anomalia: il 28 agosto 2024 l’Ufficio Scolastico di *** ha assegnato su tot posti di sostegno del II grado, tramite assegnazione provvisoria interprovinciale, altrettanti docenti sprovvisti di titolo di specializzazione, pur essendo presenti docenti specializzati nella 1^ fascia delle GPS. Non si tratta di un errore, visto che l’art. 7 comma 14 del C.C.N.I. 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, prevede che l’assegnazione interprovinciale per posti di sostegno anche dei docenti non in possesso di titolo di specializzazione sia disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive? Oppure in Lombardia si applica una normativa diversa? Potreste chiarire quale è la normativa in vigore in questi casi?
R3. La nostra lettrice ha ragione, infatti, come dice la stessa, le assegnazioni interprovinciali su sostegno senza titolo possono essere disposte solo in subordine agli specializzati e soltanto dopo aver accantonato tanti posti quanti sono i docenti specializzati in GaE e nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive. Nel contratto non sono citate le GPS, solo perché all’epoca della sottoscrizione del CCNI (8 luglio 2020) erano in via di costituzione, ma al riguardo cambia ben poco in quanto i docenti specializzati delle GPS prima fascia sono collocati nelle GI di sostegno di II fascia. La normativa è quella citata dalla lettrice e si applica su tutto il territorio nazionale.
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Le risposte ai quesiti
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