Assegnazione provvisoria su sostegno docenti di ruolo non specializzati: quando è possibile?

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Arrivano alla nostra redazione segnalazioni e lamentele da parte di docenti titolari su posto comune che, in sintonia con quanto previsto nell’art.7 comma 14 del CCNI sulla mobilità annuale, hanno chiesto assegnazione provvisoria sul sostegno, ma non hanno ottenuto il movimento richiesto. Il posto però è stato assegnato docenti precari, anch’essi sforniti di titolo di specializzazione sul sostegno, che ottengono l’incarico a tempo indeterminato successivamente alla pubblicazione dei movimenti annuali.

Quanto segnalato non rispetta le disposizioni contrattuali previste nel CCNI vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, le cui disposizioni sono prorogate anche per l’a.s. 2022/23, come stabilito nella nota ministeriale 23439 del 17 giugno 2022, e gli uffici scolastici territoriali che operano in tal modo commettono un grave errore, lesivo dei diritti dei docenti che hanno presentato regolare e corretta istanza di assegnazione provvisoria.

Vediamo nel dettaglio cosa dice la normativa

Assegnazione provvisoria: chi può presentare domanda

L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale che può essere richiesto dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
– ricongiungimento al genitore

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia corrispondente a quella in cui è ubicato il comune di ricongiungimento

Assegnazione provvisoria: cosa si può chiedere

Il docente che presenta domanda di assegnazione provvisoria deve chiedere prioritariamente la classe di concorso e la tipologia di posto di titolarità e, in subordine, può chiedere anche altra classe di concorso e altra tipologia di posto se ricorrono le condizioni previste nel comma 4 del succitato art.7
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altra tipologia di posto, può essere presentata soltanto dai docenti in possesso della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta e, nel caso di richiesta sul sostegno, lo specifico titolo di specializzazione. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è comunque aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa indicata nell’allegato 1 del CCNI

Chi può chiedere assegnazione provvisoria sul sostegno

L’assegnazione provvisoria sul sostegno può essere chiesta dalle seguenti categorie di docenti, purché in possesso dei requisiti necessari per presentare domanda:
1- titolari sul sostegno
2- titolari su posto comune in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno
3- titolari su posto comune privi del titolo di specializzazione sul sostegno
Nei primi due casi il movimento può essere sia provinciale che interprovinciale, mentre nel terzo caso è solo interprovinciale

Assegnazione provvisoria sul sostegno per docente non specializzato

L’assegnazione provvisoria sul sostegno per i docenti privi del titolo di specializzazione, può essere chiesta solo in una provincia diversa da quella di titolarità, per cui questo movimento non può essere provinciale.

Per poter chiedere assegnazione provvisoria per posti di sostegno in altra provincia i docenti non specializzati devono, però, rispettare le condizioni e i requisiti previsti nel comma 14 dell’art.7 come di seguito indicato:
1- stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno
2- abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posto di sostegno (questo requisito viene valutato in subordine rispetto al precedente)

Quali condizioni devono essere rispettate per le assegnazioni provvisorie sul sostegno di docenti non specializzati

In presenza di disponibilità nelle sedi richieste, l’assegnazione provvisoria sul sostegno dei docenti non specializzati viene disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive

Conclusioni

L’accantonamento dei posti sul sostegno nella provincia richiesta dai docenti non specializzati deve essere, quindi, in numero corrispondente ai docenti specializzati presenti nelle GAE e nelle GI

Non risulta corretto, quindi, l’operato degli uffici scolastici territoriali, come segnala una parte dei nostri lettori, che anziché assegnare in assegnazione provvisoria interprovinciale i posti sul sostegno ai docenti non specializzati che ne hanno fatto richiesta e che risultano rispettare una delle due condizioni necessarie per fare domanda, li assegnano con contratto a tempo determinato a docenti precari che non hanno il titolo di specializzazione.

I docenti che hanno segnalato questo grave errore hanno, quindi, tutte le ragioni per lamentarsi e per inoltrare doveroso ricorso in merito al fine di far valere i loro diritti.

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