Assegnazione provvisoria, si può chiedere per ricongiungimento al coniuge: occorre residenza da almeno tre mesi
L’assegnazione provvisoria si può chiedere per ricongiungimento o gravi esigenze di salute del richiedente. Residenza e ricongiungimento.
CCNI
Le prossime operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisorie dovrebbero essere disciplinate da un nuovo contratto collettivo nazionale integrativo, considerato che il CCNI 2019/22 è ormai scaduto ed è stato più volte prorogato, in ultimo dall’intesa MIM-OOSS del 13 giugno 2023 per i movimenti a.s. 2023/24. Pertanto, quanto di seguito riportato si rifà al vecchio CCNI per cui, se dovessero esserci delle novità, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.
Requisiti
L’assegnazione provvisoria è consentita al solo personale docente di ruolo dall’anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano i movimenti; non può essere conseguentemente disposta nei confronti dei docenti la cui decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo coincida con il medesimo a.s. per cui si svolgono le operazioni.
Lo scorso anno scolastico, in attesa della definizione del quadro normativo relativo ai vincoli mobilità e neoassunti, hanno potuto presentare domanda tutti i docenti di ruolo, compresi i neoassunti a.s. 2022/23.
Per il prossimo anno, non sappiamo ancora chi potrà o meno presentare istanza e dobbiamo attendere il nuovo contratto, che dovrà armonizzarsi – sicuramente – con la normativa relativa al vincolo per i neoassunti (art. 399/3 D.lgs. 297/94 e art. 13/5 D.lgs. 59/2017), decorrente dalle assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2023/24 e in base alla quale gli interessati non possono presentare domanda di trasferimento/passaggio provinciale e interprovinciale, nonché di utilizzazione e assegnazione provvisoria interprovinciale prima di tre anni [possono, invece, presentare (durante i tre anni di blocco) istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità, oltre a poter accettare supplenze, previo superamento dell’anno di prova].
Il nuovo CCNI, inoltre, dovrà armonizzarsi con le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In definitiva, sapremo chi potrà presentare domanda e chi no tra il personale di ruolo non appena sarà riscritto il CCNI o comunque nel corso delle trattative per la redazione e sottoscrizione dello stesso.
Precisiamo, infine, che lo scorso anno, in deroga a quanto detto sopra, hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia, che erano ancora a tempo determinato, sarebbero entrati di ruolo nel medesimo anno dei movimenti e la cui partecipazione alle operazioni (e quindi la convalida della domanda) era legata al superamento dell’anno di prova. Tale deroga, evidenziamolo, è stata posta in essere anche perché si doveva definire il quadro relativo ai vincoli relativi alla mobilità.
Motivi
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Provincia e preferenze
La domanda può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a:
- 15 preferenze per la scuola secondaria;
- 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.
Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico. ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO
Punteggi
Il punteggio, con cui concorrono i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria, deriva dalle sole esigenze di famiglia. Chi fruisce di una delle previste precedenze, inoltre, si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio. Qualora vi siano più docenti con precedenza, gli stessi si muovono in ordine di priorità delle medesime (precedenze). In caso di parità di precedenze e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono un docente di ruolo della secondaria di II grado e sia io che mia moglie abbiamo la residenza nella provincia A. Mia moglie, però, lavora nella provincia B e per vari motivi non intende spostarci la residenza. Vi chiedo: ho diritto all’assegnazione provvisoria in una scuola all’interno della provincia B anche se il mio coniuge non vi ha la residenza?
Come detto sopra, nei casi di ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente è necessaria l’iscrizione anagrafica attestante la residenza, che deve essere effettuata da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione dell’ordinanza relativa ai movimenti. Si prescinde da tale iscrizione, come si legge nelle note alla tabella di valutazione allegata al CCNI, nel caso di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. In pratica, se non si riesce ad effettuare l’iscrizione anagrafica in tempo utile, perché trasferiti per motivi di lavoro, si applica la deroga.
Non sembra essere questo il caso del lettore, considerato che la moglie non è stata trasferita per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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