Assegnazione provvisoria: si perde sempre il punteggio di continuità?

L’assegnazione provvisoria determina la perdita del punteggio di continuità ad eccezione di un caso previsto nel CCNI. Vediamo quale
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente risultata soprannumeraria qualche anno fa e trasferita su domanda condizionata richiesta fino a quest’anno. Non essendo stata soddisfatta la mia domanda di mobilità vorrei chiedere assegnazione provvisoria per ricongiungermi al coniuge e ai figli ma non voglio perdere il punteggio di continuità accumulato in questi anni quindi volevo accertarmi che questo non accada se dovessi ottenere l’assegnazione provvisoria. È possibile avere anche riferimento normativo “
Con l’assegnazione provvisoria il docente interrompe la continuità didattica nella scuola di titolarità e perde, conseguentemente, tutto il punteggio maturato
Chiariamo in sintesi cosa sia il punteggio di continuità e analizziamo il caso in cui tale punteggio non viene perso anche in seguito ad assegnazione provvisoria
Punteggio di continuità, quando e come si valuta
Il punteggio di continuità si valuta per gli anni di servizio continuativo prestati nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.
Questa valutazione riguarda, chiaramente, gli anni di servizio in ruolo nella scuola e non si può considerare il pre-ruolo, anche se prestato nella scuola in cui si è titolari.
Nella valutazione del punteggio si attribuiscono 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
Per la mobilità si valuta dopo aver maturato un triennio nella scuola di titolarità, mentre per la graduatoria interna di istituto si valuto dopo un solo anno
L’assegnazione provvisoria fa perdere la continuità tranne un caso
Il docente che presenta domanda di assegnazione provvisoria e viene soddisfatto nella richiesta, perde tutto il punteggio di continuità maturato.
Fa eccezione il docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che ha chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.
Regola valida per l’assegnazione provvisoria provinciale, ma non per quella interprovinciale.
Come chiarisce, infatti, la nota 5) della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, “[…]l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro […]”
Conclusioni
Il nostro lettore, quindi, se risulta ancora nell’ottennio e ogni anno ha presentato domanda condizionata per il rientro nella scuola di ex-titolarità, non perderà il punteggio di continuità in seguito ad assegnazione provvisoria provinciale.
Se, invece, la sua domanda di assegnazione provvisoria riguarda un’altra provincia allora il punteggio maturato verrà perso.
Il riferimento normativo, come indicato, è il CCNI, nella tabella di valutazione con specifica nota esplicativa
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