Assegnazione provvisoria: punteggio e precedenze per figli minori

Nella domanda di assegnazione provvisoria punteggio e precedenza per figlio minore seguono criteri di valutazione diversi. Vediamo quali
Una lettrice ci scrive:
“Controllando le graduatorie per le assegnazioni provvisorie mi è sorto un dubbio. Chi ha una figlio tra i 13 e i 18 anni, ha diritto al punteggio di 3 punti con attribuzione della relativa precedenza? Oppure ha diritto ai 3 punti senza precedenza?”
Nella domanda di assegnazione provvisoria la valutazione del punteggio per i figli minori segue un percorso diverso rispetto alla valutazione delle precedenze.
I criteri adottati sono, infatti, diversi, come esplicitati nell’art.8 del CCNI sulla mobilità annuale, per quanto riguarda le precedenze, e nella tabella di valutazione allegata per quanto riguarda il punteggio
Precedenze per figli minori
Queste precedenze sono previste nell’art.8 comma 1 punto IV) del CCNI dove sono distinte con le lettere l) ed m).
La precedenza prevista nella lettera l) è valida per i figli di età inferiore ai 6 anni e si applica per tutti i movimenti annuali (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), sia provinciali che interprovinciali:
l) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia
La precedenza prevista nella lettera m) è valida per i figli di età compresa tra i 6 e i 12 anni e si applica soltanto per le assegnazioni provvisorie interprovinciali:
m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia
Punteggio per figli minori
Il punteggio previsto per i figli minori è quello indicato nella tabella di valutazione allegata al contratto, dove viene differenziato in base all’età del minore
Per ogni figlio di età inferiore a sei anni spettano 4 punti
Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età, spettano 3 punti
Ai fini del diritto alla valutazione del punteggio indicato risulta importante il chiarimento fornito nella nota 8), come di seguito indicato:
(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento
Conclusioni
Il punteggio per figli minori, quindi, spetta sempre, mentre la precedenza è condizionata dalla specifica età del figlio e dal tipo di movimento richiesto
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, potrà essere valutato il punteggio stabilito per figlio di età compresa tra 6 e 18 anni, cioè 3 punti, ma per la fascia di età indicata (tra i 13 e i 18 anni) non è prevista alcuna precedenza
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