Assegnazione provvisoria: prevista deroga al vincolo quinquennale per neo-immesso 20/21 con figlio minore di 3 anni

Per i docenti neo-immessi in ruolo nel 2020/21 il vincolo quinquennale vale anche per le AP. L’OM prevede alcune deroghe, tra le quali il figlio minore di 3 anni
Una lettrice ci scrive:
“Sono entrata di ruolo a settembre 2020 ed ho il vincolo quinquennale. Quest’anno ho fatto l’anno di prova e a fine mese farò il colloquio. Ho una bambina di 3 anni ma il primo di settembre farà quattro anni. Posso usufruire lo stesso dell’assegnazione provvisoria con deroga o è per quelli che hanno i figli entro i tre anni non compiuti?”
Nonostante le numerose richieste e petizioni da parte dei docenti interessati, coloro che sono stati immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21, non potranno partecipare alla mobilità annuale a causa del vincolo quinquennale al quale sono sottoposti
Vincolo quinquennale per i neo-immessi 2020/21
Come stabilisce la Legge n.159/2019, “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
Il blocco quinquennale si applica, quindi, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria.
Il vincolo quinquennale, inoltre, non riguarderà solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL
Deroghe previste
Nonostante il vincolo, una parte dei docenti immessi in ruolo con decorrenza 1/09/2020 potranno ugualmente presentare domanda di assegnazione provvisoria, in virtù delle deroghe stabilite dal Ministero.
Nell’OM n.18372 del 14 giugno 2021, infatti, si prevede deroga per le seguenti categorie:
1- docenti soprannumerari o in esubero provinciale
2- docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico
3- docenti con figli minori di 3 anni
4- docente coniuge convivente di personale militare
Deroga per figlio minore di 3 anni
La deroga che interessa la nostra lettrice è quella relativa al figlio minore di 3 anni e il suo dubbio riguarda il compimento dei tre anni di età che potrebbe far decadere questa possibilità
Ai fini della deroga, possono essere presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.
Nel caso della nostra lettrice il figlio compie 4 anni a settembre, quindi non ha i requisiti per usufruire della deroga in quanto il compimento del terzo anno di età doveva risultare quest’anno e non lo scorso anno come, invece, risulta.
La docente, purtroppo, non rientra nella deroga e non potrà, pertanto, chiedere assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico
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