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Assegnazione provvisoria: precedenza per figlio di età inferiore ai 6 anni vale sia per provinciale che interprovinciale

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Precedenza per figlio miniore nell’assegnazione provvisoria, quale si valuta. Differenze tra assegnazione provinciale e interprovinciale

Una lettrice ci scrive:

“Sono una docente di sostegno di scuola dell’infanzia. Non ho ottenuto il trasferimento e ho intenzione di chiedere l’assegnazione provvisoria provinciale. Avendo una bimba di quasi due anni, nella domanda devo selezionare la precedenza riguardante le lavoratrici madri con prole di età inferiore ai 6 anni? O questa precedenza vale solo per le assegnazioni interprovinciali?”

Le precedenze valide per la mobilità annuale sono quelle indicate nell’art.8 del CCNI, dove sono raggruppate sistematicamente per categoria e risultano funzionalmente inserite secondo l’ordine di priorità con il quale sono valutate nella sequenza operativa indicata nell’allegato 1 del contratto

Precedenza per figlio minore

I genitori di figli minori possono usufruire di una delle precedenze indicate nel succitato art.8, comma 1 parte IV) lettera l) e lettera m)

Si tratta delle seguenti precedenze:

l) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia

m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia

La prima precedenza , identificata dalla lettera l), è valida, quindi, per tutti i movimenti annuali, sia provinciali che interprovinciali

La seconda precedenza , identificata dalla lettera m), è valida, invece, soltanto per le assegnazioni provvisorie interprovinciali

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, con una figlia di quasi 2 anni, ha diritto alla precedenza prevista nella lettera l) e potrà usufruirne nella domanda di assegnazione provvisoria provinciale che intende presentare

 

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