Assegnazione provvisoria per altro grado di scuola. Ecco quando è possibile

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dal docente secondo dei criteri ben definiti. Quando è possibile ottenerla anche per altro grado di scuola?
Simone scrive
Buongiorno. Quest’anno chiederò il passaggio di ruolo dalla seconda di primo grado a quella di secondo. Nel caso andasse bene potrei chiedere l’assegnazione provvisoria nel mio vecchio istituito per portare i miei attuali alunni in terza?
Assegnazione provvisoria – requisiti
A differenza dei trasferimenti l’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità.
Assegnazione provvisoria – altro grado o ruolo
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico di riferimento.
Conclusioni
Il caso che ci sottopone Simone riguarda la possibilità che ha il docente di richiedere assegnazione provvisoria “ritornando” ad insegnare per un anno nel ruolo precedente dopo aver ottenuto un passaggio di ruolo.
Come abbiamo visto il CCNI sulle assegnazioni è su questo punto molto chiaro disponendo sostanzialmente due criteri:
- L’altro posto o grado di scuola è in subordine a quello di attuale titolarità al momento della domanda, ovvero il docente all’interno della domanda di assegnazione deve obbligatoriamente richiedere anche il posto o il grado di attuale titolarità;
- Per poter richiedere l’assegnazione anche su altra tipologia di posto o altro grado bisogna che il docente all’atto della domanda abbia già superato il periodo di prova e formazione nel ruolo di appartenenza.
Per Simone non sarà quindi possibile richiedere assegnazione anche per il I grado dal momento che il passaggio che otterrà (se lo otterrà…) avrà decorrenza 1/9/2019 (a.s. 2019/20) e di conseguenza non avrà ancora superato l’anno di prova e di formazione per poter partecipare per tale altro grado di scuola nelle assegnazioni 2019/20. Di conseguenza al momento potrà richiedere assegnazione solo nel II grado, e assegnazione anche per il I grado solo a partire dalle assegnazioni per l’a.s. 2020/21.
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