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Assegnazione provvisoria per altra classe di concorso: quando si può chiedere? Quali regole bisogna rispettare?

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E’ possibile chiedere assegnazione provvisoria anche per altra classe di concorso, ma è obbligatorio chiedere prima la classe di concorso di titolarità

Una lettrice ci scrive:

Sono insegnante di ruolo nella scuola dell’infanzia dal 2015, con superamento dell’anno di prova. Sono in possesso di titolo abilitante e vorrei chiedere AP alla scuola primaria. Prima di indicare una scuola primaria bisogna per forza scegliere una scuola dello stesso grado di titolarità?

Come chiarito nel CCNI sulla mobilità annuale 2019/22, la cui validità, con l’Intesa sottoscritta da MIM e OOSS in data 27 giugno 2024, è stata prorogata anche per il prossimo anno scolastico 2024/25, l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si sia
in possesso del titolo valido per la mobilità professionale.

I docenti in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta o del titolo necessario per la tipologia di posto richiesta, possono, quindi, chiedere assegnazione provvisoria anche per una classe di concorso o una tipologia di posto differente rispetto a quello di titolarità.

AP per altra classe di concorso, valutazione della domanda

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipologia di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

Sarà valutata, quindi, con priorità la richiesta per la classe di concorso di titolarità, che è obbligatoria e, soltanto in assenza di posti disponibili, sarà presa in considerazione la richiesta per altra classe di concorso o altra tipologia di posto.

Come esplicitato nell’art.7 comma 8 del CCNI, nel caso di richiesta per altre classi di concorso, l’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

– l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;

– l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;

– le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

Non sono, comunque, consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non hanno ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2024/25

Conclusioni

La risposta al quesito della nostra lettrice è, quindi, affermativa.

Prima di chiedere AP per la scuola Primaria deve obbligatoriamente e prioritariamente chiedere la scuola dell’Infanzia dove è titolare.

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