Assegnazione provvisoria, nessun vincolo per docenti che hanno ottenuto trasferimento per il 2022/23. Provincia, preferenze e precedenze

I docenti assunti sino all’a.s. 2019/2020, come anche quelli assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, non hanno vincoli riguardo alla presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, anche se soddisfatti nella mobilità territoriale per l’a.s. 2022/23.
Rispondiamo ad uno dei tanti quesiti (che riportiamo di seguito) giunti in redazione, riportando, inoltre, i termini di presentazione delle istanze, i motivi per cui si può chiedere l’assegnazione provvisoria, le informazioni principali relative alla presentazione dell’istanza e quali precedenze sono previste.
Domande a deroga a vincoli
Le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022 tramite Istanze Online, cui accedere con credenziali SPID.
Possono presentare domanda tutti i docenti in possesso dei previsti requisiti, compresi gli assunti in ruolo nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, in deroga a quanto disposto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019. Ministero e sindacati, infatti, hanno siglato un’intesa per prorogare il CCNI 2019/22 che non prevede nessun vincolo e in base al quale l’assegnazione provvisoria non può essere chiesta solo dai docenti assunti giuridicamente dall’a.s. 2022/23.
Motivi
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del comune di titolarità. Tale vincolo non opera per i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dal CCNI.
Domanda
Provincia e preferenze
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia (quindi si può presentare domanda provinciale o interprovinciale), indicando sino ad un massimo di 20 preferenze per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria e di 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (le preferenze possono essere: scuole, distretti e comuni).
Posto/classe di concorso
La domanda, oltre che per la classe di concorso/posto di titolarità, può essere presentata:
- per una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità (se in possesso della specifica abilitazione);
- per un posto/classe di concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se in possesso della specifica abilitazione e se è stato superato l’anno di prova nella classe classe di concorso/posto di titolarità);
- per posto comune dai docenti di sostegno che hanno superato il vincolo quinquennale su tale tipo di posto (se ancora sottoposti al vincolo, si può presentare domanda soltanto per posto di sostegno);
- solo per posto di sostegno da docenti che sono ancora sottoposti vincolo quinquennale su tale tipo di posto;
- per posto di sostegno dai docenti senza titolo, a condizione che stiano per concludere i percorsi di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio (anche a tempo determinato) su posto di sostegno (ciò per le sole assegnazioni provvisorie interprovinciali).
Precedenze
Queste, in ordine di priorità, le precedenze previste dall’articolo 8 del CCNI:
- 1. Personale con gravi motivi di salute:
a. Personale docente non vedente;
b. Personale docente emodializzato
- 2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
- 3. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:
d. Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92
e. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)
f. Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92
- 4. Assistenza:
g. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
h. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
i. personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;
l. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei
anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
m. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento), limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
n. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
- 5. Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo
- 6. Personale coniuge di militare o categoria equiparata;
- 7. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- 8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017
I docenti beneficiari di una delle sopra elencate precedenze otterranno il movimento prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio. A parità di precedenza prevale il punteggio, mentre a parità di precedenza e punteggio prevale l’anzianità anagrafica.
Docenti assunti trasferiti per l’a.s. 2022/23
Una nostra lettrice chiede:
Avendo ottenuto il trasferimento per l’anno scolastico 2022-2023 nella mia provincia di residenza ma non nel comune di residenza, volevo sapere se posso chiedere l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione per avvicinarmi a casa di mia mamma che ha la L. 104 art 3 comma 3.
La risposta è affermativa, in quanto i docenti trasferiti (anche per l’a.s. 2022/23)non hanno alcun vincolo in merito alla presentazione delle domande di assegnazione provvisoria, fermo restando il possesso dei previsti requisiti (vedi sopra).
I vincoli, per i suddetti docenti, riguardano invece le domande di trasferimento/passaggio, che possono essere presentate dopo tre anni:
- nel caso di trasferimento/passaggio provinciale, se soddisfatti in una delle preferenze puntuali (su scuola) espresse ovvero se soddisfatti all’interno del comune tramite l’espressione del codice distretto sub-comunale (tale vincolo non si applica ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI mobilità 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa);
- nel caso di trasferimento/passaggio interprovinciale, se soddisfatti in una qualsiasi delle preferenze espresse nella domanda (il vincolo non si applica non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta).
La nostra lettrice, dunque, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria e, ricorrendone le condizioni, potrà anche usufruire della precedenza prevista dal punto quattro sopra riportato.
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