Assegnazione provvisoria: la precedenza per figlio di età compresa tra 6 e i 12 anni è valida solo per il movimento interprovinciale

Il docente beneficiario di precedenza può chiedere assegnazione provvisoria nel comune di titolarità se diviso in distretti. Quali regole devono essere rispettate
Una lettrice ci scrive:
“Vorrei chiedere assegnazione provvisoria in un distretto diverso (per comune con più distretti sub-comunali). La precedenza che potrei far valere è “figlio tra 6 e 12 anni”. Il sistema però mi scrive che tale precedenza é valida solo per assegnazione provvisoria interprovinciale. È vero?”
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta dai docenti di tutti gli ordini e gradi di istruzione che possiedono i requisiti necessari indicati nell’art.7 del CCNI sulla mobilità annuale
Assegnazione provvisoria nel comune di titolarità: quando è possibile
Non si può chiedere assegnazione provvisoria nel comune di titolarità ad eccezioni dei docenti che usufruiscono di una delle precedenze previste nell’art.8, per i comuni divisi in distretti nel caso in cui il distretto di titolarità sia diverso da quello di ricongiungimento
Questa possibilità è prevista nell’art.7 comma 1 del contratto, dove si stabilisce quanto segue:
“L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo articolo 8 del presente contratto”
Quale precedenza per figli minori consente di chiedere AP nel comune di titolarità?
Le precedenze che consentono di presentare domanda di assegnazione provvisoria nel comune di titolarità, se risulta diviso in distretti sub-comunali, sono quelle indicate nell’art.8 del contratto.
La precedenza per figlio minore che può essere valutata è quella indicata nell’art.8 comma 1 punto IV) lettera l) che riguarda i figli di età inferiore ai 6 anni
La precedenza per figlio di età compresa tra 6 e 12 anni, indicata nella lettera m), non può essere valutata in quanto è valida solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali che, chiaramente, non possono riguardare il comune di titolarità
m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, non potrà usufruire della precedenza per figlio di età compresa tra 6 e 12 anni per l’assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità e non ha, quindi, i requisiti per presentare domanda in altro distretto sub-comunale del comune di titolarità
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