Assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione: quali sono i requisiti necessari per presentare domanda?
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta anche in altro grado di istruzione, ma nel rispetto delle regole previste nel contratto. Vediamo quali
Una lettrice ci scrive:
“Buongiorno, vorrei sapere se, essendo in ruolo dal 2008 nella scuola Primaria, insegnante di Inglese specialista, potrei chiedere assegnazione provvisoria alla scuola superiore per l’ a.s. 2024/2025, considerato che ho i titoli per la classe di concorso A-25 ma non l’abilitazione per questa classe di concorso. ”
L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale che può essere chiesto in presenza di una delle motivazioni previste nell’art.7 comma 1 del CCNI, come riportato di seguito:
“L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
– ricongiungimento al genitore”
Assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione
Il docente interessato può chiedere assegnazione provvisoria oltre che nel ruolo di appartenenza anche in altra classe di concorso e in altro grado di istruzione. Questa richiesta, però, sarà aggiuntiva e valutata secondariamente rispetto a quella riguardante il ruolo di appartenenza, in sintonia con il comma 4 del succitato art.7:
“L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità […]”
Il docente interessato, quindi, è obbligato a presentare domanda anche nel ruolo di titolarità e non può, pertanto, presentare soltanto richiesta per altro grado di istruzione.
Per poter presentare domanda, inoltre, è indispensabie avere l’abilitazione per il grado di istruzione richiesto.
Chi non può chiedere AP in altro grado di istruzione
Non può presentare domanda di AP in grado di istruzione diverso da quello di titolarità il docente che si trova in una di queste condizioni:
– Non possiede il titolo di abilitazione necessario per l’insegnamento richiesto
– Non ha superato ancora l’anno di prova nel ruolo di appartenenza
Conclusioni
La nostra lettrice, titolare nella scuola Primaria, se le disposizioni contrattuali rimarranno le stesse anche per l’a.s. 2024/25, non potrà, quindi, chiedere AP nella scuola Secondaria di II grado in quanto non ha l’abilitazione per la classe di concorso che le interessa.
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