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Assegnazione provvisoria: il docente coniugato può chiedere ricongiungimento ai genitori

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Domanda di assegnazione provvisoria, non è obbligatorio chiedere ricongiungimento al coniuge. Il docente coniugato può chiederlo per i genitori

Una lettrice ci scrive:

Sono un’insegnante di scuola primaria residente in un comune del Sud Italia. Da alcuni anni lavoro in una provincia del Centro, dove mi sono trasferita con i miei figli, che frequentano lì la scuola. Ho pensato di chiedere assegnazione provvisoria per il prossimo anno, ma ho alcuni dubbi. Le sarei molto grata se potesse darmi dei chiarimenti in proposito. Pur essendo sposata e con figli, posso chiedere ricongiungimento ai miei genitori (che non hanno nessuna  invalidità e lavorano ancora) e che risiedono in un comune diverso dal mio?Avrei  ugualmente il punteggio per i miei figli o no?”

Nella domanda di assegnazione provvisoria il ricongiungimento familiare può essere chiesto per uno dei congiunti indicati nell’art.7 comma 1 del contratto sulla mobilità annuale, dove si chiariscono le motivazioni per le quali è possibile chiedere AP, come di seguito riportato:

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario

– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica

– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria

– ricongiungimento al genitore

Nessun ordine di priorità per familiare verso il quale si chiede ricongiungimento

Il ricongiungimento, quindi, può essere chiesto indifferentemente per uno dei congiunti indicati senza che il docente sia obbligato a rispettare un ordine di priorità tra essi, in quanto non previsto nel CCNI

La nostra lettrice, quindi, pur essendo coniugata e avendo figli minori, può chiedere ricongiungimento ai genitori nel loro comune di residenza.

Quale punteggio

Il punteggio spettante è legato esclusivamente alle esigenze di famiglia, come indicato nella tabella di valutazione allegata al contratto. Spetta il punteggio per le scuole ubicate nel comune di ricongiungimento (6 punti) e il punteggio per i figli minori

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori, nel loro comune di residenza,  è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).

La nostra lettrice, quindi, se nessuno dei due genitori ha compiuto i 65 anni o li compirà entro il 31 dicembre, non potrà usufruire dei 6 punti aggiuntivi  nel comune di ricongiungimento

Le spetterà, invece, in ogni caso e per qualsiasi preferenza, il punteggio per i figli minori, cioè 4 punti per figlio di età inferiore ai 6 anni e 3 punti per figlio di età compresa tra 6 e 18 anni.

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