Assegnazione provvisoria: il docente che la ottiene perde i punti della continuità

La mobilità annuale comprende due tipologie di movimenti che possono essere richieste se si possiedono i requisiti necessari indicati nel CCNI firmato lo scorso anno con validità triennale per gli anni scolastici 2019/29 – 2020/21 e 2021/22
Mobilità annuale: quali movimenti
I movimenti che rientrano nella mobilità annuale sono le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, per la cui richiesta sono previsti requisiti differenti, specifici per ogni tipologia di movimento.
L’utilizzazione può essere chiesta dai docenti soprannumerari, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata o appartenenti a classe di concorso o posto in esubero provinciale, in sintonia con l’art.2 del CCNI.
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per ricongiungimento familiare, verso il coniuge, il convivente, il figlio o il genitore, nel comune di residenza del congiunto verso il quale si chiede il movimento.
È possibile chiedere assegnazione provvisoria anche per gravi esigenze di salute del docente, comprovate da idonea certificazione, in sintonia con l’art.7 del CCNI.
Mobilità annuale: conseguenze per la titolarità
I docenti che partecipano alla mobilità annuale ottenendo il movimento richiesto non avranno alcuna conseguenza per la loro titolarità, che rimarrà invariata nella stessa scuola.
Con la mobilità annuale, infatti, i docenti chiedono , sia con la domanda di utilizzazione che con quella di assegnazione provvisoria, di poter lavorare per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità, senza che ciò ne comporti una modifica.
Il docente che ottiene utilizzazione o assegnazione provvisoria rimane, quindi, titolare nella stessa scuola e presterà servizio per un intero anno scolastico, dal 1° settembre( o dalla data di pubblicazione dei movimenti annuali) al 31 agosto, nella scuola assegnata con il movimento annuale.
Se nel successivo anno scolastico il docente non parteciperà alla mobilità annuale presterà, quindi, servizio nella scuola di titolarità.
Mobilità annuale: conseguenze per la continuità
I due movimenti che rientrano nella mobilità annuale hanno effetti differenti sulla continuità e sul relativo punteggio.
Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
I punti spettanti sono 2 per ogni anno entro il quinquennio e 3 per ogni anno successivo al quinto
Questo punteggio si valuta dopo aver maturato un triennio di continuità per la mobilità e dopo aver maturato un solo anno per la graduatoria interna di istituto.
Con l’utilizzazione il docente continua a maturare il punteggio di continuità come se svolgesse il servizio nella scuola di titolarità. L’utilizzazione, quindi, non ha alcuna conseguenza sul punteggio di continuità maturato, che rimane valido.
Con l’assegnazione provvisoria il docente interrompe la continuità e perde tutto il punteggio maturato per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità.
L’unica eccezione è rappresentata dal docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. I docenti che rientrano in questa categoria non perdono il punteggio di continuità in seguito ad assegnazione provvisoria provinciale.
Diverso è , invece, per l’assegnazione provvisoria interprovinciale, per la quale si prevede, a decorrere dal prossimo anno scolastico 2020/21, la perdita del punteggio di continuità anche per i docenti che rientrano nella categoria indicata, in sintonia con quanto chiarisce la nota 5) della tabella di valutazione allegata al CCNI:
“[…] In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro […]”
Chiaramente la perdita del punteggio di continuità si avrà soltanto se il docente otterrà l’assegnazione provvisoria e non per il solo fatto di aver presentato domanda senza che questa, però, venga soddisfatta.
Conclusioni
I docenti che intendono partecipare alla mobilità annuale devono, quindi, essere consapevoli di quanto sopra sottolineato in relazione alle possibili conseguenze sul punteggio spettante.
Coloro che chiedono assegnazione provvisoria e ottengono il movimento annuale richiesto perdono tutta la continuità e potrebbero, quindi, dover rinunciare anche a tanti punti se risultano in servizio nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso o posto, da molti anni.
È importante, quindi, che valutino opportunamente i pro e i contro degli effetti e conseguenze del movimento annuale che intendono chiedere.