Assegnazione provvisoria: esiste un ordine di priorità tra i familiari verso i quali si può chiedere ricongiungimento?
Nella domanda di assegnazione provvisoria il ricongiungimento si può chiedere per uno dei familiari indicatii ne contratto, senza dover rispettare alcun ordine di priorità tra essi
Un lettore ci scrive:
“Esprimo il mio dubbio sulle AP, ovvero: è possibile richiedere il ricongiungimento al genitore se il richiedente è coniugato con figli?”
Una delle principali motivazioni per presentare domanda di assegnazione provvisoria è quella del ricongiungimento familiare, come esplicitato nell’art.7 comma 1 del CCNI sulla mobilità annuale:
“L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
– ricongiungimento al genitore”
Quale familiare prevale? Differenze tra assegnazione provvisoria e trasferimento
Il docente interessato all’assegnazione provvisoria può chiedere ricongiungimento verso uno dei familiari previsti nel succiatato articolo del contratto, senza essere costretto a dover rispettare un ordine di priorità in quanto non previsto nel CCNI.
Nell’assegnazione provvisoria la valutazione dei 6 punti di ricongiungimento avviene per qualsiasi familiare a prescindere dal fatto che il docente sia coniugato oppue no, come indicato nel punto A della tabella di valutazione:
A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art.3- comma 3 – legge 104/92) affidati
Un’importante differenza è prevista, invece, nella valutazione del punteggio di ricongiungimento per il trasferimento, per il quale viene stabilita nel contratto una priorità per il coniuge. Il docente coniugato, infatti, per usufruire dei 6 punti aggiuntivi nel trasferimento deve chiedere obbligatoriamente ricongiungimento al coniuge, come indicato nel punto A della tabella di valutazione:
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli
Per usufruire dei 6 punti per ricongiungimento ai figli o ai genitori, quindi, il docente non deve essere coniugato o deve essere separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale. Questo, però, ribadiamo, è valido solo per il trasferimento, ma non per l’assegnazione provvisoria
Conclusioni
La risposta che possiamo fornire al nostro lettore è, quindi, affermativa.
È sicuramente possibile per un docente coniugato chiedere ricongiungimento verso i genitori, non essendoci alcun obbligo per richiederlo nei confronti del coniuge
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