Assegnazione provvisoria e utilizzazione interprovinciale: quando è possibile chiedere i due movimenti annuali?

Il docente che intende partecipare alla mobilità annuale per una provincia diversa da quella di titolarità deve possedere i requisiti richiesti nel CCNI. Vediamo quali
Un lettore ci scrive:
“Sono un docente di scuola secondaria di secondo grado, posso chiedere l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in una provincia viciniore alla residenza della mia famiglia?”
La mobilità annuale può essere chiesta anche per una provincia diversa da quella di titolarità, se il docente possiede i requisiti indicati nel contratto, che sono differenti a seconda che il movimento sia un’assegnazione provvisoria o un’utilizzazione.
Il nostro lettore è interessato ad ambedue i movimenti, cioè sia all’assegnazione provvisoria interprovinciale che all’utilizzazione interprovinciale.
Vediamo quando è possibile presentare relative domande
Assegnazione provvisoria interprovinciale
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei motivi indicati nell’art.7 comma 1 del CCNI, come di seguito riportato:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
– ricongiungimento al genitore..
Il docente che chiede assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare deve esprimere prioritariamente preferenza per il comune di residenza del familiare (preferenza sintetica) o per scuole ubicate in esso (preferenze analitiche)
In ogni caso la domanda deve essere inoltrata nella provincia in cui è ubicato il comune di ricongiungimento, per cui anche le preferenze per altri comuni devono interessare la medesima provincia.
Come chiarisce, infatti, il comma 3 del succitato art.7, “L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole ovvero un codice sintetico (comune, distretto, provincia)”
L’AP potrà quindi essere provinciale se provincia di titolarità e provincia di ricongiungimento coincidono, oppure interprovinciale se le due province sono differenti
Nel caso del nostro lettore, quindi, non sarà possibile chiedere assegnazione provvisoria in una provincia vicina a quella di residenza del familiare verso il quale chiede ricongiungimento, in quanto non corrisponde a quella in cui è ubicato il comune di ricongiungimento
Utilizzazione interprovinciale
L’utilizzazione interprovinciale, quindi in una provincia differente da quella di titolarità, può essere chiesta dal docente che appartiene ad una classe di concorso in esubero provinciale, in sintonia con quanto indicato nell’art.2 comma 5 del CCNI, che stabilisce quanto segue:
“Al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 11; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente”
Il nostro lettore, quindi, soltanto se si trova nella condizione indicata, potrà chiedere utilizzazione interprovinciale a prescindere dalla provincia di residenza della famiglia, che non ha alcuna influenza per l’utilizzazione, mentre è vincolante, invece, per l’assegnazione provvisoria
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