Assegnazione provvisoria e utilizzazione, chi può chiedere l’una e chi l’altra. Quale movimento precede l’altro?

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni sono movimenti diversi e non tutti possono chiederli entrambi, in particolare l’utilizzazione. Vediamo chi può presentare domanda e rispondiamo a due quesiti relativi ai citati movimenti.
CCNI
La mobilità annuale (utilizzazioni/assegnazioni provvisorie), sino ai movimenti per il corrente anno scolastico, è stata disciplinata dal CCNI 2019/22. Per i successivi anni scolastici, ossia il 2022/23 e il 2023/24, lo stesso contratto è stato prorogato. L’ultima proroga è stata stabilita con l’Intesa MIM-OOSS del 13 giugno 2023, anche alla luce del fatto che si attendeva la definizione del quadro giuridico di riferimento relativo ai movimenti suddetti, nelle more della firma definitiva del CCNL 2019/21, avvenuta il il 19 gennaio 2024. Quindi il CCNI dovrebbe essere riscritto ma, ad oggi, non si sa nulla, se non che i sindacati, in data 10 maggio 2024, hanno inviato una richiesta al MIM per l’apertura del tavolo di contrattazione.
Utilizzazioni
La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
- i docenti in esubero nella provincia;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano anche richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione di precedente titolarità;
- i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
- i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
- i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
- i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].
Assegnazioni provvisorie
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia e per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Ricordati i motivi per chiedere l’assegnazione nonché le categorie di personale che possono presentare domanda di utilizzazione, rispondiamo a due quesiti posti citati all’inizio.
Quesiti
Rispondiamo alla lettrice che, per presentare domanda di utilizzazione, deve rientrare in una delle categorie di personale docente sopra indicate. Quindi la domanda di utilizzazione non possono presentarla tutti. Analogamente, per la domanda di assegnazione provvisoria sono richiesti precisi motivi, tuttavia questi riguardano l’ambito familiare. Chiarito ciò, rispondiamo alla lettrice che le operazioni di utilizzazione si svolgono prima delle assegnazioni provvisorie (secondo l’Allegato 1 al CCNI), considerata la finalità delle medesime (utilizzazioni), in primis sistemare i docenti in esubero e/o senza sede. Pertanto, qualora la stessa possa presentare entrambe le domande e venisse soddisfatta nell’utilizzazione, non sarà trattata per le assegnazioni provvisorie.
2. Sono una docente di scuola dell’infanzia su posto comune. Sono residente in provincia di Padova ma la mia sede di servizio è in provincia di Venezia. Non ho figli minorenni e vorrei richiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento con il coniuge ma non sono sicura di averne diritto. Sarei grata se sapeste darmi informazioni.
Sì, la lettrice può presentare domanda, in quanto tra i motivi per cui chiedere assegnazione provvisoria vi è il ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Dunque, il coniuge deve risiedere nel comune richiesto per ricongiungimento da almeno tre mesi (con iscrizione anagrafica). Soddisfatta tale condizione, la lettrice potrà presentare domanda.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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