Assegnazione provvisoria e utilizzazione 2024: richiesta altra classe concorso, assunti GPS sostegno, neoassunti, vincolo mobilità. Le risposte ai vostri quesiti

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I docenti interessati alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni si pongono diversi dubbi sulla possibilità o meno di poter presentare domanda e come, anche alle luce delle novità introdotte dall’Ipotesi di intesa MIM-OOSS. Rispondiamo ad alcuni dei tanti quesiti giunti in redazione.

QUI TUTTE LE INFO SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Quesiti

1. Quali disposizioni disciplinano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2024/25?

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2024/25 sono disciplinate dal CCNI 2019/22, prorogato dall’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024. Tale Ipotesi di Intesa, oltre a prorogare il CCNI 19/22, ha introdotto alcune precisazioni nonché recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21 e volte a garantire la partecipazione alle procedure di mobilità anche annuale a determinate categorie di personale. Ecco quali

2. Da quanto emerge dalla bozza di Intesa MIM- sindacati, i vincitori di concorso straordinario bis possono fare richiesta di assegnazione provvisoria per la sola provincia di titolarità, tuttavia l’anno scorso, per la stessa categoria di docenti, è stata prevista la possibilità di presentare domanda interprovinciale. Cosa è cambiato da punto di vista legislativo? Se si aggiunge una deroga per un anno scolastico com’è possibile rimuoverla per l’anno successivo, dopo averla già concessa?

Come si afferma nel quesito, i docenti assunti da concorso straordinario straordinaria bis possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, tuttavia gli stessi, se rientranti in una delle deroghe sopra menzionate possono presentare domanda interprovinciale. Questo perché i docenti in esame sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, disposizioni che contemplano comunque la possibilità di presentare domanda di assegnazione nella provincia di titolarità. Tale disposizione, ossia quella per cui è possibile presentare istanza solo provinciale: è derogata per i soggetti rientranti in una delle casistiche di cui all’art. 34 del CCNL 19/21, come declinate anche nell’Ipotesi di Intesa; è entrata in vigore dalle assunzioni a.s. 2023/24. E’ proprio questa la differenza rispetto allo scorso anno scolastico: dall’a.s. 2023/24 è entrato in vigore il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, cui sono sottoposti anche i docenti assunti dallo straordinario bis per i quali, come si legge nell’Ipotesi di Intesa suddetta e nell’OM 30/2024, l’anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con
contratto a tempo determinato si computa nel calcolo del triennio di permanenza. Precisiamo che nel caso dei docenti assunti dal concorso in esame nel 23/24 a tempo determinato, ai fini della presentazione della domanda di assegnazione provinciale (o interprovinciale se rientranti in una delle citate deroghe), è necessario aver superato l’anno di prova.

2. Sono una docente neo immessa nell’a.s. 2023/2024 da GPS 1 fascia sostegno ed elenco aggiuntivo. Sto per portare a termine il mio anno di formazione e prova e, pertanto, vorrei capire se posso presentare domanda di assegnazione provvisoria PROVINCIALE. Mi rivolgo a voi perché noto un pò di confusione per quanto riguarda la mia specifica categoria. A fronte dell’intesa tra il MIM e i sindacati non riesco a capire se le deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 19/21 riguardano soltanto l’assegnazione provvisoria INTERPROVINCIALE o, in tali deroghe, devo rientrarci anche per l’assegnazione provvisoria PROVINCIALE? In virtù di questo, non rientrando nelle deroghe previste dal summenzionato articolo, posso presentare la domanda di assegnazione provvisoria PROVINCIALE? A condizione, ovviamente, di aver superato l’anno di formazione e prova.

I docenti assunti da GPS sostegno a.s. 2023/24 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale solo se rientranti nelle deroghe citate nel quesito e se hanno superato l’anno di prova. Così infatti è scritto nell’Ipotesi di Intesa: … possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2024/25 nell’ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 5. In definitiva, non rientrando in nessuna delle previste deroghe, la lettrice non potrà presentare domanda nemmeno provinciale.

3. Sono un docente titolare su A018 e , avendo conseguito i 30 cfu su A019, mi appresto a formulare domanda di A.P. per l’anno scolastico 2024/25 su tutte e due le classi di concorso. Avrei due quesiti da porle: 1) dovrò compilare 2 domande, 1 per ogni classe di concorso?  2) la titolarità su A018 mi obbliga ad inserire tutta la provincia? Oppure posso indicare anche solo 4/5 distretti o scuole e poi procedere con la richiesta su A019? Grazie e buona giornata

Premettiamo che la richiesta di assegnazione provvisoria per altra classe di concorso è aggiuntiva rispetto a quella di titolarità, per cui la richiesta è considerata in mancanza di disponibilità nella classe di titolarità. Fatta questa breve premessa, rispondiamo al lettore che: nel suo caso, trattandosi di classi di concorso del medesimo grado di istruzione, la domanda da compilare è una sola; non deve richiedere tutta la provincia per la A18; può esprimere al massimo 15 preferenze, relative sia alla A-18 che alla A-19 a sua scelta.

4. Sono un docente a tempo indeterminato classe di concorso B14 già dal 2014. Nella mia provincia, causa il repentino calo di iscrizioni ai corsi CAT, non c’è più disponibilità di una cattedra per B14. Nello scorso giugno ho conseguito abilitazione nella classe di concorso A26, Pertanto Le chiedo lumi per capire come gestire la domanda di utilizzazione di prossima apertura. Grazie.

Il lettore può presentare domanda di utilizzazione provinciale, solo se rientra in uno dei previsti casi: nello specifico, potrebbe rientrare nell’art. 2/1, lettera e), del CCNI 19/22 e quindi presentare domanda di utilizzazione solo per la A-26, se la B-14 è in esubero nella provincia di titolarità (la classe di concorso è in esubero, quando il numero di titolari supera quello dei posti in organico di diritto). Inoltre, se la B-14 permanga in esubero in provincia, lo stesso può presentare domanda interprovinciale di utilizzazione per la B-14 e per la A-26, nella consapevolezza che l’utilizzazione, in presenza di disponibilità, sarà disposta prioritariamente per la B-14 e in subordine per la A-26. Qualora, invece, il lettore non possa presentare domanda di utilizzazione deve presentare domanda di assegnazione provvisoria chiedendo nella medesima la B-14 e , in aggiunta, la A-26.

5. Sono una docente posto comune scuola primaria, neo immessa 23/24, anno di prova superato. Sono anche specializzata sul sostegno didattico, sempre per scuola primaria. Sono titolare in una scuola di una provincia diversa dalla mia residenza e dalla mia famiglia. Posso chiedere utilizzazione su sostegno interprovinciale? (Non rientro nelle deroghe per assegnazione provvisoria).

No, non rientrando in nessuna delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL19/21, non può presentare domanda interprovinciale. Può presentare invece istanza provinciale, ricorrendo i previsti motivi.

6. Sono stato assunto da concorso pubblico nella scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2020/2021 fuori provincia di residenza. Quest’anno ho chiesto ed ottenuto il trasferimento e passaggio di ruolo su sostegno primaria in una scuola della provincia in cui risiedo. Dovrò quindi fare anno di prova su nuova classe concorso. Essendo la scuola in cui ho ottenuto il trasferimento lontana da dove abito ed avendo un bambino di 9 anni, posso presentare domanda di assegnazione provvisoria?

Sì, gli assunti a.s. 2022/23 e precedenti possono presentare domanda senza vincolo alcuno, anche se hanno ottenuto un trasferimento o un passaggio di ruolo (come nel caso del quesito) su una delle scuole espresse nella domanda e quindi sono sottoposti al vincolo triennale nella scuola ottenuta. Tale vincolo, infatti, riguarda la sola mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi), per cui gli interessati non possono presentare per tre anni domanda né di trasferimento né di passaggio. Il lettore dunque può presentare domanda, a prescindere dal figlio di nove anni.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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