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Assegnazione provvisoria e punteggio di continuità: si perde solo se si ottiene il movimento richiesto

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La domanda di assegnazione provvisoria con esito negativo non fa perdere il punteggio di continuità. La continuità si perde soltanto se la domanda viene soddisfatta

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di scuola superiore che da diversi anni , richiede la mobilità docenti, ma mai soddisfatta. Non essendoci posti nella mia provincia di residenza, non ho richiesto l’assegnazione provvisoria. Questo mi ha permesso di ottenere un punteggio aggiuntivo nella mobilità per avere la titolarità sempre nella stessa scuola.
Avendo acquisito questo punteggio negli anni, nel caso dovessi fare questo anno la domanda di assegnazione provvisoria, perderei tutto il punteggio maturato negli anni passati ai fini della mobilità? “

L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale che, una volta ottenuto, determina l’interruzione della continuità e la perdita di tutto il punteggio maturato per la continuità nella scuola di titolarità.

Questa disposizionne è chiaramente prevista nella nota esplicativa 5) della tabella di valutazione allegata al CCNI

Punteggio di continuità, quando e come si valuta

Il punteggio di continuità spetta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Non può essere valutato il servizio nella scuola prestato in utilizzazione o assegnazione provvisoria, in quanto la titolarità era in altra sede.

Tale punteggio si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Per poterlo valutare nella mobilità è necessario aver maturato il triennio nella scuola di titolarità, mentre per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato 1 anno.

Questo punteggio, una volta maturato, si perde in seguito a mobilità volontaria (trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) e in seguito ad assegnazione provvisoria.

Perdita della continuità con l’assegnazione provvisoria

I chiarimenti esplicitati nella succitata nota 5) evidenziano la differenza tra utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Se con l’utilizzazione non si verifica alcuna interruzione della continuità e il docente non perde il punteggio di continuità maturato, anzi continua a maturarlo anche duante l’anno scolastico in utilizzazione come se il servizio fosse prestato nella scuola di titolarità, con l’assegnazione provvisoria questo non succede.

L’assegnazione provvisoria, infatti, detemina l’interruzione della continuità e la conseguente perdita del punteggio maturato per il servizio continuativo nella scuola di titolarità.

Riportamo di seguito quanto indicato nella nota 5), esplicativa alla tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità:

“[…] Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina
comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.[…]”

Conclusioni

La nostra lettrice, interessata all’assegnazione provvisoria, se possiede i requisiti necessari potrà fare domanda, ma dovrà essere consapevole che se otterrà il movimento richiesto perderà tutto il punteggio di continuità maturato nei diversi anni in cui risulta titolare nella stessa scuola.

Questo punteggio non verrà perso se non sarà soddisfatta nella richiesta di AP e potrà valutarlo per la futura mobilità.

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