Assegnazione provvisoria e comune di ricongiungimento: quando è obbligatorio inserire la preferenza sintetica per il comune

Nella domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare è indispensabile seguire regole precise per inserire le preferenze. Vediamo quali
Una lettrice ci scrive:
“Devo fare la domanda di assegnazione provvisoria nel Comune dove risiede mio marito e mio figlio. Possiedo anche la 104 di mia madre che abita in un altro Comune. Se per me la preferenza è lavorare dove risiede la mia famiglia (marito e figlio) è meglio non inserire la precedenza per la legge104? Grazie per l’attenzione”
L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale che può essere chiesto per una delle seguenti motivazioni:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
– ricongiungimento al genitore
La nostra lettrice vuole chiedere assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare ed esprime i suoi dubbi in relazione all’indicazione delle preferenze.
Ha due possibilità, chiedere AP per ricongiungimento al coniuge o chiedere AP con precedenza per ricongiungimento al genitore con art.3 comma 3 della Legge 104
AP per ricongiungimento al coniuge
Nella richiesta di AP per ricongiungimento al coniuge è indispensabile chiedere come prima preferenza il comune di residenza del coniuge o scuole in esso ubicate.
Se la docente non intende chiedere scuole ubicate in altri comuni può limitare le sue preferenze a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e non inserire la preferenza sintetica per il comune se vuole evitare qualche scuola non di suo gradimento.
Se, invece, intende chiedere anche scuole di altri comuni, prima di inserire queste preferenze deve esprimere la preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, in sintonia con quanto stabiilisce il CCNI nell’art.7 comma 7:
“[…] il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.
L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.
In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità. […]”
AP per ricongiungimento al genitore con art.3 comma 3 della Legge 104
In questo caso la docente può usufruire della precedenza prevista nell’art.8 comma 1 punto IV lettera g), che interessa il personale docente figlio che presta assistenza al genitore con disabilità certificata con l’art.3 comma 3 della Legge 104.
Per non perdere il diritto alla precedenza è obbligatorio inserire la preferenza sintetica nel comune di residenza del genitore con 104, in sintonia con quanto stabilito nel succitato art.8:
“La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.
L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di
precedenza.”
Valutazione del punteggio
Il punteggio (6 punti) spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi rispetto al termine ultimo di presentazione della domanda di AP.
Il punteggio previsto per il ricongiungimento al genitore è attribuito solo nel caso in cui abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).
Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un
plesso nel comune di residenza del familiare.
Il punteggio per i figli minori ( 4 punti per età inferiore ai 6 anni e 3 punti per età compresa tra 6 e 18 anni) spetta per tutte le preferenze espresse nella domanda, anche per scuole ubicate in comuni diversi da quello di ricongiungimento. Nella valutazione del punteggio si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione
provvisoria.
Conclusioni
La nostra lettrice sembra interessata all’AP per ricongiungimento al coniuge che risiede in un comune diverso da quello in cui risiede il genitore con Legge 104.
Inserendo le preferenze sulla base delle regole stabilite per il ricongiungimento al coniuge, come indicato sopra, non potrà chiaramente usufruire della precedenza prevista per l’assistenza al genitore con 104.
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