Assegnazione provvisoria dopo il passaggio di ruolo: nessun impedimento se si possiedono i requisiti per presentare domanda

Il docente che ottiene il passaggio di ruolo, se possiede i requisiti necessari, potrà partecipare alla mobilità annuale. Per chiedere assegnazione provvisoria dovrà rispettare le regole previste nel CCNI
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente che ha ottenuto nel corrente anno scolastico passaggio di ruolo con preferenza analitica, se non sbaglio sono bloccata per tre anni nella scuola indicata.. volevo però sapere se c’è possibile di effettuare domanda di assegnazione provvisoria”
Il docente soddisfatto nella mobilità volontaria, se ottiene una scuola richiesta con preferenza analitica, sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale in tale scuola e non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio
Vincolo triennale, non vale per la mobilità annuale
Il vincolo triennale nella scuola di titolarità, come stabilito nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità, si applica nel successivo triennio per il trasferimento, per il passaggio di cattedra e per il passaggio di ruolo, quindi sia per la mobilità territoriale che professionale.
Tale vincolo non ha, invece, alcun effetto per la mobilità annuale e il docente interessato, in possesso dei requisiti necessari, potrà chiedere utilizzazione e/o assegnazione provvisoria anche se non ha superato il triennio di permanenza nella scuola di titolarità.
Assegnazione provvisoria dopo passaggio di ruolo
Il docente che ottiene il passaggio di ruolo con preferenza analitica è nel vincolo triennale ed è tenuto a svolgere l’anno di prova e formazione nel nuovo grado di titolarità, ma questo non gli impedisce di partecipare alla mobilità annuale e presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Nel caso di assegnazione provvisoria l’unico impedimento, legato al fatto che il docente è in anno di prova, è quello di non potere presentare domanda per altro grado di istruzione. Come chiarisce, infatti, l’art.7 comma 5 del CCNI sulla mobilità annuale, “Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22”
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, pur essendo nel vincolo triennale nella scuola assegnata in seguito al passaggio di ruolo, potrà chiedere assegnazione provvisoria, ma soltanto nel nuovo grado di istruzione in cui è titolare, in quanto sta svolgendo l’anno di prova che non risulterà ancora concluso al momento di presentazione della domanda di AP
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