Assegnazione provvisoria docenti 2024: no nel comune di titolarità. Eccezioni

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L’assegnazione provvisoria non può essere chiesta per il comune di titolarità, eccetto che in un caso ben preciso.

Assegnazioni provvisorie 24/25

CCNI di riferimento – Le assegnazioni provvisorie a.s. 2024/25 sono disciplinate dal CCNI 2019/22.

Ipotesi di Intesa – In data 27 giugno 2024, il Ministero e le sigle sindacali hanno sottoscritto un’Ipotesi di Intesa con cui è stato prorogato anche per le operazioni a.s. 2024/25 il CCNI 2019/22, sono state introdotte alcune precisazioni nonché recepite le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, deroghe volte a garantire la partecipazione alle procedure di mobilità annuale provinciale e interprovinciale a determinate categorie di personale. Ecco le deroghe

Chi può presentare domanda – In presenza di uno dei previsti motivi (vedi di seguito), possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, anche se eventualmente soggetti ad uno dei vincoli previsti dal CCNI 22/25 e relativi ai trasferimenti e ai passaggi. Tali vincoli, infatti, riguardano la sola mobilità territoriale e professionale);
  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • i docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 da concorso straordinario bis, da GPS sostegno procedura a.s. 22/23 e da GPS posto comune e sostegno procedura a.s. 21/22, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • i docenti assunti GPS sostegno procedura a.s. 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, a condizione di aver superato l’anno di prova.

Motivi – La presentazione della domanda di assegnazione provvisoria dipende non solo dallo stato giuridico del docente ma anche dalla presenza di uno dei motivi che permettono di richiederla (uno dei seguenti):

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Provincia – La domanda di assegnazione si presenta per una sola provincia, quindi istanza o provinciale oppure interprovinciale.

Preferenze – Le preferenze esprimibili nella domanda sono al massimo 15 per la scuola secondaria, 20 per infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite è quello numerico. ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO

Posto/classe concorso – La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione). In tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario inoltre aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità.

Quando e come presentare domanda – Le domande, come indicato dal MIM nella nota n. 38631 del 4 luglio 2024, si presentano dall’11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze online i docenti di ruolo; utilizzando il modello pubblicato sul sito del MIM nella pagina Mobilità e inoltrandola all’USP della provincia richiesta secondo le modalità di cui al codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC) i docenti assunti con incarico finalizzato al ruolo.

Assegnazione comune di titolarità

Così leggiamo nell’articolo 7, comma 1, del succitato CCNI 2019/22:

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si  avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo articolo 8 del presente contratto.

Dunque, l’assegnazione provvisoria non può essere chiesta per il comune in cui si è titolari, eccetto un solo caso che prevede due condizioni, che devono sussistere congiuntamente:

  • il comune deve essere suddiviso in più distretti sub-comunali;
  • l’interessato deve essere beneficiario di una delle precedenze di cui all’articolo 8/1 del CCNI 2019/22.

In assenza di una delle due sopra riportate condizioni, vige la regola generale per cui l’assegnazione provvisoria non può essere chiesta nel comune di titolarità.

Precedenze

Ricordiamo sinteticamente quali sono le precedenze di cui al summenzionato articolo 8 (vi abbiamo comunque dedicato un apposito articolo, in cui le illustriamo dettagliatamente, indicando anche a quali movimenti si applicano “Assegnazioni provvisorie docenti 2024, chi avrà la precedenza“):

  • I. Personale con gravi motivi di salute
  • II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  • III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • IV. Assistenza
  • V. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
  • VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  • VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  •  VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

E’ possibile produrre domanda di assegnazione provvisoria, quando comunque si è titolari sul comune, per passare da un distretto ad uno rispetto al quale sussistono esigenze di ricongiungimento ad un genitore anziano, pur non essendoci le condizioni previste dall’art
dall’art 8 CCNI 2019/22.

Come detto sopra, al fine di presentare domanda di assegnazione provvisoria nel comune di titolarità devono sussistere congiuntamente le due previste condizioni: fruizione della precedenza e comune con più distretti sub-comunali. La lettrice non può produrre domanda in quanto manca una delle due predette condizioni, ossia il fatto di fruire di una delle previste precedenze.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Tutto sulle assegnazioni provvisorie

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