Assegnazione provvisoria docenti 2024: deroghe, richiesta altro posto, domanda senza trasferimento. Le risposte ai vostri quesiti
Sottoscritta l’Ipotesi di Intesa sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie, i docenti interessati si pongono diversi dubbi sulla presentazione delle istanze. Le risposte ai quesiti.
Quesiti
1. Nell’anno scolastico 2023/2024 ho svolto l’anno di prova e l’ho superato, avendo vinto il concorso straordinario bis svolto nell’anno 2022. Sono single e non ho figli minori di 12 anni e non ho parenti con la legge 104. Potrei chiederla solo per avvicinamento del genitore che ha 83 anni. Posso chiederla? Oppure devo aspettare l’anno prossimo? Grazie.
Come si legge nell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS, i docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 da concorso straordinario bis possono presentare domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi docenti possono presentare domanda interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21. Pertanto, se la lettrice non rientra in nessuna delle previste deroghe e il genitore risiede in una provincia diversa da quella di titolarità, la stessa non potrà presentare istanza interprovinciale. Potrebbe presentare domanda di assegnazione provinciale, se il genitore risiedesse nella medesima provincia di titolarità.
2. Sono una docente assunta a tempo indeterminato nel 23/24 tramite concorso ordinario 2020. Non ho concluso l’anno di prova perché in gravidanza, posso comunque usufruire della deroga per figlio minore e chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale?
Sì, rientrando nella deroga citata, la lettrice può presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Infatti, nell’Ipotesi di Intesa si indica solo che, se rientranti in una delle previste deroghe, i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24 possono presentare domanda interprovinciale, senza che ciò sia legato al superamento dell’anno di prova. Il superamento dell’anno di prova riguarda gli assunti con contratto a tempo determinato nel 23/24, finalizzato al ruolo, ma non è questo il caso della lettrice.
3. Ho mio figlio con 104 art.3 comma 1, bisogna per forza avere art.3 comma 3? O vanno bene anche art.3 comma 1 e 2? Come scritto nelle deroghe, rientro nelle deroghe dell’art.33 comma 3. Potete dirmi se può bastare?
La deroga riguarda i soggetti con grave disabilità, come si legge anche nel citato art. 33, comma 3, della legge 104/92: 3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno.
Pertanto, se il figlio della nostra lettrice non è in situazione di gravità, la deroga non può applicarsi. Precisiamo, però, che potrebbe rientrare nell’altra deroga relativa all’età del medesimo figlio. Se lo stesso, infatti, ha un’età inferiore a 12 anni (ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza), la lettrice può comunque presentare domanda di assegnazione interprovinciale.
4. Sono una docente a tempo indeterminato in servizio in Emilia Romagna, con 10 anni di servizio. Per l’anno scolastico 2024-2025 non ho presentato domanda di mobilità interprovinciale. E’ possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento al genitore in altra regione anche senza aver prima presentato domanda di mobilità.
Sì, è possibile. Trattasi, infatti, di procedure distinte e separate e non è previsto che, per presentare domanda di assegnazione interprovinciale, si debba prima presentare domanda di mobilità.
5. Sono un professore di liceo neoimmesso (con passaggio di ruolo, dalla scuola media al liceo). Ho superato l’anno di prova. Sono a chiederVi se posso fare la domanda di ASSEGNAZIONE PROVVISORIA per la materia SOSTEGNO (ho il titolo di specializzazione polivalente). Dalla mia materia. Discipline Pittoriche, a Sostegno. Vi ringrazio. Aspetto la risposta.
Sì è possibile chiedere anche il sostegno. Diciamo anche perché la richiesta di un’altra tipologia di posto è aggiuntiva rispetto al posto/classe di concorso di titolarità. Pertanto, il lettore presenta domanda per la classe di concorso di titolarità e chiede anche il sostegno (nella medesima istanza, trattandosi del medesimo grado). Ciò in caso trattasi di movimento interprovinciale (cioè se il lettore chieda assegnazione interprovinciale). Qualora, invece, il movimento di interesse è provinciale, consigliamo al lettore di presentare istanza non di assegnazione ma di utilizzazione su posto di sostegno (le utilizzazioni infatti sono disposte prima delle assegnazioni), ai sensi dell’art. 2, comma 1 – lettera f, del CCNI 19/21. In base al citato articolo, possono presentare domanda provinciale di utilizzazione i docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione; la domanda si può presentare solo per il grado di istruzione di titolarità. Se così fosse, il lettore dovrebbe presentare domanda di utilizzazione su sostegno e assegnazione per la classe di concorso (così, se non ottiene l’utilizzazione su sostegno, può concorrere per la classe di concorso). Viceversa, presenta la domanda di assegnazione, come suddetto.
6. Sono una docente di ruolo nella scuola dell’infanzia, ho conseguito l’abilitazione alla classe di concorso A022 tramite corso abilitante 30CFU. Posso chiedere l’utilizzazione nel mio stesso istituto comprensivo visto che, dopo le operazioni di mobilità, c’è una cattedra libera A022 ? Grazie
No, non è prevista un’utilizzazione di tal genere (QUI chi può chiedere l’utilizzazione). La lettrice, inoltre, non può nemmeno chiedere assegnazione provvisoria, in quanto tale movimento non è richiedibile nel comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.
Per completezza di informazione, riportiamo di seguito i motivi per cui si può chiedere l’assegnazione provvisoria, nonché le preferenze e al provincia esprimibile.
Motivi, provincia e preferenze
La domanda di assegnazione provvisoria:
– può essere presentata per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico; ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO
– non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.
Tempistica
Le domande, come indicato dal MIM nella nota n. 38631 del 4 luglio 2024, si presentano dall’11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze online i docenti di ruolo; utilizzando il modello pubblicato sul sito del MIM nella pagina Mobilità e inoltrandola all’USP della provincia richiesta secondo le modalità di cui al codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC) i docenti assunti con incarico finalizzato al ruolo.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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