Assegnazione provvisoria docenti 2023, su sostegno senza titolo: requisiti e provincia. Anche per assunti da straordinario bis

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I docenti titolari su posto comune e privi di titolo di specializzazione possono partecipare alle assegnazioni provvisorie interprovinciali su sostegno. Requisiti.

CCNI

L’intesa, sottoscritta tra MIM e OO.SS. il 13 giugno u.s., proroga per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22, con alcune precisazioni/integrazioni relative a:

  • possibilità di presentare domanda da parte degli assunti da GPS prima fascia sostegno e concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e abbiano superato l’anno di prova;
  • eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
  • equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
  • obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.

Assegnazioni provvisorie

Chi

Alla luce della suddetta intesa, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2023/24, ricorrendone i previsti motivi, tutti i docenti già di ruolo e gli assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia.

Motivi

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

A tali motivi, per i docenti assunti da GPS e concorso straordinario bis, si aggiunge il superamento dell’anno di prova.

Provincia e preferenze

La domanda di assegnazione può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa (istanza) sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.

Punteggio

Il punteggio, con cui concorrono i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria, deriva dalle sole esigenze di famiglia. Chi fruisce di una delle previste precedenze, inoltre, si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio. Qualora vi siano più docenti con precedenza, gli stessi si “muovono” in ordine di priorità delle medesime (precedenze). In caso di parità di precedenze e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Modalità e tempistica

Le domande di assegnazione provvisoria (e utilizzazione) si presentano dal 15 giugno al 5 luglio 2023:

  • in modalità telematica, tramite Istanze online, da parte dei docenti di ruolo;
  • in modalità cartacea, utilizzando i modelli del MIM e inviandoli all’ATP di competenza, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), da parte dei docenti assunti da GPS prima fascia e concorso straordinario bis. Qui i modelli di domanda

Posti richiedibili

L’assegnazione può essere chiesta:

  • per il posto o classe di concorso di titolarità;
  • anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (fermo restando il possesso del previsto titolo di abilitazione); in caso di richiesta di assegnazione per altro grado di istruzione, l’interessato dovrà aver superato l’anno di prova;
  • anche per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione; al riguardo, precisiamo che i titolari su posto di sostegno possono chiedere l’assegnazione su posto comune, solo se abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.

Sottolineiamo che la richiesta di assegnazione provvisoria per un grado di istruzione, classe di concorso o tipo di posto diverso da quello di titolarità è aggiuntiva rispetto a quella per l’insegnamento relativamente al quale si è titolari. Pertanto, non si può chiedere un grado di istruzione/classe di concorso/tipo di posto diverso da quello di titolarità, senza chiedere quest’ultimo.

Assegnazione su sostegno senza titolo

Come leggiamo nell’articolo 7, comma 14, del CCNI 2019/22 ( e fermo restando che la domanda può presentarsi in presenza di uno dei sopra riportati motivi):

  • è possibile chiedere assegnazione provvisoria su posto di sostegno senza titolo, esclusivamente interprovinciale (quindi non si può presentare domanda per la provincia di titolarità);
  • si può presentare la suddetta domanda, solo a condizione che gli interessati: stiano per per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno oppure, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio su sostegno, anche a tempo determinato (non è richiesto un servizio nello specifico grado);
  • nell’ambito di tale movimento, hanno la priorità i beneficiari delle precedenze previste per: docenti-genitori, anche adottivi o affidati, di soggetto con grave disabilità (anche rivedibile, purché il riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria); i docenti con figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023); i docenti con figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023);
  • l’assegnazione in esame è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

Evidenziamo che:

  • l’assegnazione di cui trattasi, come leggiamo nell’Allegato 1 al CCNI 2019/22 “Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente”, è il penultimo dei movimenti previsti ed è contrassegnato dal n. 41 “Assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da altra provincia, sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell’articolo 8 lett. g), l) e m) viene trattato con priorità nell’ordine previsto.”
  • la richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno senza titolo è aggiuntiva rispetto a quella per l’insegnamento relativamente al quale si è titolari. Pertanto, non si può chiedere la predetta assegnazione, senza chiederla per la classe di concorso/posto di titolarità.

Assunti da concorso straordinario bis

Quanto detto sopra vale anche per i docenti assunti da concorso straordinario bis che, non essendo ancora di ruolo, presentano la domanda in modalità cartacea (come sopra illustrato). Nei modelli pubblicati nella pagina dedicata del sito del MIM, infatti, è presente la voce da compilare nel caso in cui si voglia e si possa (se si è in possesso dei previsti requisiti) chiedere anche l’assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo di specializzazione, fermo restando che va comunque chiesta l’assegnazione per la classe di concorso/tipo di posto di titolarità (o meglio di assunzione, nel caso specifico).

Assegnazioni provvisorie docenti 2023: posti, preferenze e requisiti. Ok anche ad assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis [LO SPECIALE]

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, le date ufficiali: docenti, educatori e IRC dal 15 giugno al 5 luglio 2023. Personale ATA dal 21 giugno al 7 luglio 2023. Il testo dell’intesa

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