Assegnazione provvisoria docenti 2023, si può chiedere anche per classe di concorso diversa e sostegno senza titolo. L’ordine
I docenti interessati saranno chiamati, a breve, a presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2023/24. Come viene disposta e su quali posti.
Assegnazione provvisoria 2023/24
Il prossimo CCNI, relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, non presenterà alcun vincolo, ragion per cui tutti i docenti di ruolo potranno presentare, ricorrendone i previsti motivi, la domanda di assegnazione provvisoria, come emerso dagli incontro tra MIM e sindacati. Oltre ai docenti di ruolo, potranno presentare la predetta istanza gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano sottoscritto nell’anno scolastico 2022/23 un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Attendiamo comunque conferma con la sottoscrizione del CCNI.
Motivi
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Provincia e preferenze
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando nella domanda sino a:
- 15 preferenze per la scuola secondaria;
- 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.
Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.
Punteggio e precedenze
I docenti, che presenteranno domanda di assegnazione provvisoria, parteciperanno ai movimenti in base al punteggio, derivante dalle sole esigenze di famiglia, e alle eventuali precedenze, di cui fruiscono e che permettono di ottenere l’assegnazione prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio.
Modalità
Fermo restando che i movimenti provinciali vengono disposti prima di quelli interprovinciali, l’assegnazione provvisoria è disposta secondo le seguenti modalità:
- l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
- l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
- le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.
Posti richiedibili
Riguardo al primo punto sopra riportato, secondo cui l’assegnazione nell’ambito dello stesso grado/classe concorso/tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi, precisiamo che la richiesta di assegnazione provvisoria per un grado di istruzione, classe di concorso o tipo di posto diverso da quello di titolarità è aggiuntiva rispetto a quella per l’insegnamento relativamente al quale si è titolari. Pertanto, non si può chiedere un grado di istruzione/classe di concorso/tipo di posto diverso da quello di titolarità, senza chiedere quest’ultimo.
L’assegnazione provvisoria, alla luce di quanto detto sopra e di quanto previsto dal CCNI, può essere chiesta:
- per il posto o classe di concorso di titolarità;
- anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (fermo restando il possesso del previsto titolo di abilitazione); in caso di richiesta di assegnazione per altro grado di istruzione, l’interessato dovrà aver superato l’anno di prova;
- anche per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione; al riguardo, precisiamo che i titolari su posto di sostegno possono chiedere l’assegnazione su posto comune, solo se abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato;
- (per le sole assegnazioni interprovinciali) per posto di sostegno, pur in assenza del previsto titolo di specializzazione, a condizione che gli interessati stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Tali assegnazioni avvengono in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive (ciò se la nuova disposizione sarà confermata nel nuovo CCNI).
Posti disponibili
Le operazioni di assegnazione provvisoria sono effettuate:
- sui posti sia dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili (organico di diritto) sia dell’organico cosiddetto di fatto (ossia quei posti disponibili istituiti per adeguare l’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto), anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili;
- per il personale in part time su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
La consulenza
E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).