Assegnazione provvisoria docenti 2023, serve avere superato l’anno di prova per la convalida domanda. Chi riguarda
Le domande di assegnazione provvisoria si possono presentare sino al prossimo 5 luglio. Chi deve aver superato l’anno di prova per la convalida dell’istanza? Tutti gli assunti nell’a.s. 2022/23?
Assegnazioni provvisorie 2023/24
Alla luce della proroga del CCNI 2019/22 e delle relative precisazioni espresse da MIM e OO.SS. nell’intesa sottoscritta il 13 giugno 2023, la domanda di assegnazione provvisoria:
– può essere presentata:
- per una sola provincia;
- da tutti i docenti già di ruolo, compresi i neoassunti nell’a.s. 2022/23, tramite Istanze Online;
- dagli assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia (che saranno immessi in ruolo nel 2023/24, sebbene con decorrenze differenti), in modalità cartacea, utilizzando i modelli ministeriali.
- entro il 5 luglio 2023;
- solo se per gli interessati sussista uno dei previsti motivi, cui si aggiunge un altro requisito per gli assunti da GPS prima fascia e concorso straordinario bis (vedi di seguito);
– va compilata:
- esprimendo nella medesima sino 15 preferenze per la scuola secondaria, sino a 20 per la scuola dell’infanzia e primaria (le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite è quello numerico);
- indicando nella stessa le esigenze di famiglia che danno titolo al punteggio, con cui gli interessati concorrono al movimento. Evidenziamo che chi fruisce di una delle previste precedenze, si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio; qualora vi siano più docenti con precedenza, gli stessi si “muovono” in ordine di priorità delle medesime (precedenze), mentre in caso di parità di precedenze e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. Qui le precedenze
- allegandovi la documentazione attestante quanto dichiarato nella medesima. Approfondisci
Motivi
Questi i motivi per cui si può chiedere l’assegnazione provvisoria (uno dei seguenti):
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Ai motivi elencati, come suddetto, per i soli assunti da GPS e concorso straordinario bis, si aggiunge un altro requisito: il superamento dell’anno di prova.
Superamento anno di prova
Come detto, il superamento dell’anno di prova, ai fini della presentazione della domanda, è previsto per i soli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis.
Considerato che entro il 5 luglio (data ultima di presentazione delle domande) non tutti gli interessati (docenti di cui sopra) sapranno se abbiano o meno superato l’anno di prova, il Ministero ha stabilito che tutti gli interessati possano presentare l’istanza, dopodiché la stessa sarà convalidata soltanto a coloro i quali avranno superato il predetto anno, come leggiamo anche nella nota n. 34778 del 14 giugno 2023:
Pertanto, i docenti assunti a seguito delle suddette procedure straordinarie possono presentare istanza di assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2023/24, conformemente alle prescrizioni del CCNI e secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi dei modelli di domanda pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente. La convalida di tali domande da parte degli Uffici è subordinata al superamento nell’a.s. 2022/23 del percorso annuale di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Neoassunti a.s. 2023/24
Così leggiamo sempre nella succitata nota del 14 giugno 2023:
Pertanto, in attesa di una compiuta definizione del quadro normativo di riferimento, per il solo a.s. 2023/24, anche il personale docente, immesso in ruolo nell’a.s. 2022/23, potrà presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria conformemente alle prescrizioni di cui al contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020.
Dunque, anche i neoassunti in ruolo a.s. 2022/23 (parliamo degli assunti in ruolo in via ordinaria, da GaE e GM, nonché dagli assunti da GPS 2021/22 che sono entrati di ruolo nel 2022/23 – questi ultimi hanno comunque superato l’anno di prova) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, secondo le disposizioni del CCNI 2019/22 che, ai fini della presentazione della predetta istanza, non richiede il superamento dell’anno di prova (se non a chi chiede assegnazione per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità).
La differenza tra immessi in ruolo a.s. 2022/23 e assunti da concorso straordinario bis/GPS sostegno prima fascia, riguardo al requisito del superamento dell’anno di prova, discende dal fatto che i secondi (straordinario bis e GPS prima fascia) hanno ottenuto nel 2022/23 un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, per cui al momento non sono ancora assunti a tempo indeterminato e il superamento dell’anno di prova è propedeutico a tale assunzione.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Devo fare la discussione finale dell’anno di prova davanti al comitato di valutazione il 24 agosto. Vorrei sapere se la mia domanda di assegnazione provvisoria viene automaticamente respinta visto che tutto deve essere svolto entro il 4 agosto?
Come dice bene la nostra lettrice, le operazioni di assegnazione provvisoria/utilizzazione devono concludersi entro il 4 agosto, come indicato dal MIM nella nota del 14 agosto 2023, al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico. La stessa non specifica se sia stata assunta da GPS sostegno prima fascia/concorso straordinario bis (come lascia presumere il quesito) oppure è già di ruolo, tuttavia rispondiamo che: se la lettrice è stata assunta dalle predette procedure straordinarie, la stessa difficilmente avrà convalidata la domanda, anche se non venisse rispettato il termine del 4 agosto (la lettrice, infatti, è stata convocata per la valutazione finale il 24 agosto, data entro cui le operazioni saranno sicuramente concluse), per cui non potrà partecipare alle assegnazioni provvisorie; viceversa, se è già di ruolo, parteciperà alle operazioni predette, a prescindere dal superamento dell’anno di prova, in quanto per i docenti già assunti a tempo indeterminato tale requisito non è previsto.
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