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Assegnazione provvisoria docenti 2023, precedenza assistenza: anche per la suocera? Sì, ma attenzione al comune di ricongiungimento

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Le domande di assegnazione provvisoria si possono presentare sino al prossimo 5 luglio. Precedenza assistenza: a determinate condizioni, vale anche per la suocera.

Prima di rispondere ad un quesito posto in redazione da una nostra lettrice, ricordiamo chi, come e quando può presentare domanda, nonché le previste precedenze, la novità riguardante l’abrogazione del referente unico e le relative conseguenze.

Assegnazione provvisoria 2023/24

Le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione a.s. 2023/24 si svolgono secondo le disposizioni del prorogato CCNI 2019/22. Ciò, in virtù dell’intesa sottoscritta il 13 giugno u.s. da MIM e OO.SS. e nell’ambito della quale i predetti soggetti hanno anche fornito alcune importanti precisazioni.

Alla luce della proroga contrattuale e delle precisazioni ministeriali,  la domanda di assegnazione provvisoria: può essere presentata da… e solo se … –  va compilata …  (sintesi in PDF)

Precedenza assistenza

Tra le precedenze previste dall’art. 8 del CCNI 2019/22, che permettono a chi ne fruisce di ottenere il movimento prima dei colleghi che ne sono privi (a prescindere dal punteggio), vi è quella per Assistenza che riguarda, in ordine di priorità, diverse categorie di personale:

  1. g. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità;
  2. h. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
  3. i. personale docente figlio/a che presta assistenza al genitore;
  4. l. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
  5. m. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento), limitatamente
    alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
  6. n. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità;

Riguardo alle precedenze di cui ai punti 3 e 6 sopra elencati, precisiamo che il D.lgs. n. 105/2022 ha abolito la figura del referente unico, come evidenziato nell’intesa suddetta e come illustrato dal MIM nella relativa nota n. 34778 del 14/06/2023, ove leggiamo quanto segue:

L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 eliminando il principio del referente unico dell’assistenza. In virtù delle sopravvenute disposizioni di legge, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all’art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all’art. 18, comma 1, punto IV del CCNI 8 luglio 2020, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell’assistenza (es. “uno dei fratelli o delle sorelle”, art. 8, comma 1, punto IV, lett. g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. g; “solo figlio/figlia”, art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. i; “unico parente o affine entro il secondo grado”, art. 8, comma 1, punto IV, lett. n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell’art. 8, comma 1, punto IV, e dall’art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI 8 luglio 2020 nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. 

Dunque, le precedenze relative all’assistenza al fratello/sorella, al genitore ovvero a parente o affine entro il secondo possono essere fruite da tutti i soggetti indicati nelle disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell’assistenza. 

Quesito

Questo il quesito della lettrice:

Salve sono una docente di sostegno della scuola secondaria, assisto mia suocera e vorrei sapere se posso usufruire della Legge 104, attualmente ne ha usufruito mio marito, considerato che il referente unico non esiste più, il mio dubbio nasce dal fatto che ci sono altri 2 figli, di cui uno vive con mia suocera. Gentilmente mi può rispondere se posso oppure no e se si, come spero cosa devo allegare alla domanda di assegnazione. Certa di una vostra sollecita risposta, la saluto cordialmente.

Rispondiamo alla nostra lettrice che la stessa può fruire della precedenza, proprio in virtù della novità introdotta dall’articolo 3, comma 1, lettera b)-punto 2, del D.lgs. 105/2022, tuttavia bisogna prestare attenzione alla residenza/domicilio della suocera e alla residenza del marito. Questo perché, se la nostra lettrice chiede il ricongiungimento al marito, il comune di residenza di quest’ultimo deve essere il medesimo di residenza/domicilio della suocera: infatti, nella domanda, la prima preferenza deve essere il comune di ricongiungimento (nello specifico: comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui non esistano scuole esprimibili …) e, nel caso si intenda fruire della precedenza per Assistenza la prima preferenza deve essere il comune di assistenza (Approfondisci). Pertanto, il comune di residenza del marito della lettrice e quello di assistenza della suocera (dove la stessa può essere domiciliata o residente) devono coincidere per poter fruire della precedenza, chiedendo ricongiungimento al marito. Viceversa, qualora i due comuni non coincidano, la lettrice potrebbe chiedere ricongiungimento alla suocera (in quanto affine), ma in tal caso deve essere convivente con la stessa e la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

Quanto alla documentazione da allegare alla domanda, presumendo che comune di ricongiungimento e assistenza coincidano (considerato che dal quesito non si evince diversamente o meglio non è specificato), la lettrice deve allegare alla domanda la seguente documentazione:

  • certificazione attestante la condizione di grave disabilità della suocera (si precisa che la condizione di disabilità può essere rivedibilepurché travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria);
  • dichiarazione relativa al rapporto di affinità;
  • dichiarazione attestante la necessità della suocera di un’assistenza permanente, continuativa e globale e che la stessa non è ricoverata a tempo pieno presso istituti di cura;
  • dichiarazione esigenze di famiglia, attestante il ricongiungimento o meglio la persona (nel nostro caso il marito della lettrice) cui ci si intende ricongiungere e l’esistenza di figli ( in caso di affidati, il relativo atto giudiziario);
  • dichiarazione residenza anagrafica della persona cui ricongiungersi (quindi del marito), dichiarazione ove indicare la data di iscrizione anagrafica (deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di presentazione delle istanze);
  • dichiarazione possesso titolo di sostegno (per chi chiede l’assegnazione su posto di sostegno, come nel caso della lettrice).

Assegnazioni provvisorie docenti [LO SPECIALE]: domanda fino al 5 luglio, AGGIORNATO con VIDEOTUTORIAL “Tutti i passaggi per non sbagliare”

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