Assegnazione provvisoria docenti 2023, posti richiedibili nei vari gradi di istruzione. Come si scorrono le preferenze
Nella medesima domanda di assegnazione provvisoria è possibile chiedere un tipo di posto/classe di concorso diversi da quella di titolarità (sempre nel grado di appartenenza). Posti richiedibili e scorrimento preferenze.
Assegnazione provvisoria 23/24
Ministero e sindacati, con l’intesa sottoscritta il 13 giugno u.s., hanno prorogato il CCNI 2019/22 e fornito importanti precisazioni, tra cui quella riguardante i docenti assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia.
In virtù della suddetta intesa e delle precisazioni ministeriali, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata, entro il prossimo 5 luglio, da: tutti i docenti già di ruolo, compresi i neoassunti nell’a.s. 2022/23, tramite Istanze Online; gli assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia, in modalità cartacea, utilizzando i modelli ministeriali.
La domanda di assegnazione può essere presentata per il posto/grado/classe di concorso di titolarità e anche per un posto/grado/classe di concorso diversi da quello di appartenenza. Precisiamo che:
- la domanda per posto/grado/classe di concorso diversi da quello di appartenenza è aggiuntiva, per cui se non si presenta istanza per il posto/grado/classe di concorso di titolarità, la domanda per altro posto/grado/classe di concorso non si può presentare;
- in caso si intenda chiedere una tipologia di posto ovvero una classe di concorso appartenente al medesimo grado di titolarità, gli interessati presenteranno una sola istanza;
- in caso di intenda chiedere un posto ovvero una classe di concorso appartenente ad un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, si deve presentare un’ulteriore istanza: una, dunque, per il grado di titolarità e un’altra per un grado diverso da quello di appartenenza. La provincia da indicare nelle due istanze deve essere sempre la stessa.
Richiesta altro posto/classe di concorso stesso grado di titolarità
Focalizziamo la nostra attenzione sul caso di cui al punto 2 sopra riportato, ossia quello di un docente che chiede nella medesima domanda, oltre al posto/classe di concorso di titolarità, anche un altro tipo di posto/classe di concorso dello stesso grado in cui si è titolari (fermo restando il possesso dei previsti titoli d’accesso e requisiti). Al riguardo, ricordiamo che i docenti titolari nella:
– scuola dell’infanzia possono chiedere assegnazione provvisoria per:
- posti di sostegno;
- posti di tipo speciale;
- posti ad indirizzo didattico differenziato;
- posti normali: comune;
- posti di sostegno senza titolo di specializzazione (per le sole assegnazioni interprovinciali);
– scuola primaria possono chiedere assegnazione provvisoria per:
- posti di sostegno;
- posti di tipo speciale;
- posti ad indirizzo didattico differenziato;
- posti normali: comune e/o lingua;
- posti di sostegno senza titolo di specializzazione (per le sole assegnazioni interprovinciali);
– scuola secondaria di primo e secondo grado possono chiedere assegnazione provvisoria per:
- posti di sostegno;
- posto comune (classe concorso di titolarità);
- altre classi di concorso del secondo grado;
- posti di sostegno senza titolo di specializzazione (per le sole assegnazioni interprovinciali).
Evidenziamo che:
- i docenti titolari su posto di sostegno (come anche i titolari su posto di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato), se ancora sottoposti al vincolo di permanenza quinquennale su tale tipo di posto, non possono chiedere l’assegnazione per posto comune;
- il posto/classe di concorso di titolarità va necessariamente richiesto.
Esame preferenze
Premettiamo che nella domanda di assegnazione provvisoria è possibile esprimere sino ad un massimo di: 15 preferenze per la scuola secondaria e 20 per la scuola dell’infanzia/primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.
Come vengono analizzate le preferenze in caso si chiedano nella medesima domanda, oltre al posto/classe di concorso di titolarità, anche altre tipologie di posto/classi di concorso?
La risposta è fornita nell’articolo 7/8 del CCNI 2019/22:
- l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
- le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.
Dunque, l’assegnazione viene disposta dapprima nell’ambito dello stesso grado/posto/classe di concorso di titolarità. Quanto alle preferenze, ciascuna di esse sarà esaminata nell’ordine per tutti i tipi di posto/classi di concorso richiesti diversi da quelli di titolarità e, laddove vi sarà una disponibilità, l’interessato sarà soddisfatto. In pratica, considerata la ratio dell’assegnazione, si cerca di soddisfare il docente in primis in base alle preferenze territoriali, indicate in genere secondo un criterio di viciniorietà al comune di ricongiungimento.