Assegnazione provvisoria docenti 2021: chi potrà presentare domanda e chi no

Assegnazione provvisoria docenti per l’anno scolastico 2021/22: Chi può presentare domanda e chi no, facciamo chiarezza.
Il 7 giugno sono stati pubblicati i risultati sulla mobilità del personale docente, ma, come ogni anno, non tutti i docenti hanno ottenuto quanto richiesto per mancanza di cattedre disponibili.
Coloro che non saranno soddisfatti nel movimento richiesto potranno sperare nella mobilità annuale, se possiedono i requisiti necessari per poter partecipare.
Validità del CCNI
La mobilità annuale, che comprende assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, è regolamentata da specifico CCNI, valido per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, come indicato nella premessa dello stesso contratto
Chi può chiedere assegnazione provvisoria
Possono chiedere assegnazione provvisoria tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di qualsiasi ordine e grado di istruzione, che risultano in possesso di uno dei requisiti indicati nel CCNI.
Come chiarisce, infatti, l’art.7 comma 1 del contratto, il docente che presenta domanda di assegnazione provvisoria può farlo per uno dei seguenti motivi:
• ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
• ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
• gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
• ricongiungimento al genitore
In assenza di una delle motivazioni indicate non sarà possibile, quindi, chiedere assegnazione provvisoria
Quali docenti, pur avendo i requisiti, non possono chiedere assegnazione provvisoria
Esiste una categoria di docenti che, pur possedendo i requisiti richiesti e avendo, quindi, una delle motivazioni indicate per chiedere assegnazione provvisoria, non possono comunque presentare domanda.
Si tratta dei docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21, per i quali il vincolo quinquennale vale non solo per la mobilità territoriale e professionale, ma anche per la mobilità annuale.
Nonostante le proteste e le varie petizioni presentate dai docenti coinvolti, nessuna deroga finora è stata prevista e nessuna modifica è stata apportata alla normativa vigente.
Per questi docenti, infatti, rimane valido quanto stabilito nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 dove viene disposto che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero […]”
Tale vincolo quinquennale riguarda tutti i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria.
Questi docenti, quindi, risultano e risulteranno “immobilizzati” per un quinquennio nella scuola di titolarità, senza avere la possibilità di partecipare ad alcun movimento.
Uniche eccezioni previste
L’unica eccezione a tale impossibilità, come stabilito nella succitata normativa, riguarda le seguenti categorie di docenti:
• docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
• docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento
È fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme.
Questi docenti, quindi, pur essendo immessi in ruolo nel corrente anno scolastico, non avranno il vincolo quinquennale nella scuola di titolarità e avranno la possibilità di partecipare alla mobilità annuale chiedendo assegnazione provvisoria nella provincia e nel comune nel quale è possibile prestare assistenza al familiare disabile