Assegnazione provvisoria. Docente con precedenza art. 13 CCNI, anno di prova e classe di concorso di titolarità

Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica “Chiedilo a Lalla”. Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.
Maria – Sono una docente di sostegno a tempo indeterminato, che, a seguito della mobilità 2017, ha ottenuto il trasferimento interprovinciale nell’ambito territoriale compreso nella propria provincia di residenza, perché titolare di una precedenza prevista dal CCNI dell’11 aprile 2017 (nello specifico art.13 punto IV “Assistenza al figlio con disabilità”, art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92).
Sono stata poi assegnata d’ufficio dall’USP ad un Istituto Comprensivo di un comune vicino al proprio comune di residenza.
Alla luce di quanto detto, ho ritenuto legittimo produrre domanda per l’Assegnazione Provvisoria nel comune di residenza, ma l’USP ha rigettato questa richiesta adducendo la seguente motivazione: <<Ottenuto Movimento Interprovinciale CCNI art.7 comma 1>>. E’ corretto quanto accaduto? Grazie
Chiara – Sono una vincitrice del concorso 2016 classe di concorso scuola dell’infanzia e appena immessa in ruolo in una provincia diversa da quella di residenza, quest’anno dovrei svolgere l’anno di prova ma qualora per motivi familiari non dovessi farcela potrei chiedere il prossimo anno assegnazione provvisoria su posto comune e /o su sostegno (possedendo anche la specializzazione) e svolgere l’anno di prova? Grazie