Assegnazione provvisoria: come si calcola il punteggio spettante?

Nel calcolo del punteggio per l’AP niente titoli o servizio, ma solo esigenze di famiglia
Una lettrice ci scrive:
“Vorrei chiedere un’informazione relativa all’assegnazione provvisoria: è necessario conseguire titoli e certificazioni per incrementare il punteggio in graduatoria per ottenere l’assegnazione provvisoria con motivazione ricongiungimento ai genitori?”
Il punteggio spettante per l’assegnazione provvisoria viene calcolato sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI, specifica per questo movimento annuale.
Sono differenti, infatti, i criteri utilizzati nel calcolo del punteggio per l’utilizzazione e per l’assegnazione provvisoria, movimenti per i quali sono previste due distinte tabelle.
La differenza sostanziale riguarda il punteggio per titoli e servizi che vengono valutati soltanto per l’utilizzazione, mentre per l’assegnazione provvisoria si considerano esclusivamente le esigenze di famiglia.
Punteggio per l’AP e tabella specifica
La tabella per la valutazione del punteggio spettante per l’assegnazione provvisoria è rappresentata nell’allegato 3 del CCNI sulla mobilità annuale, dove le uniche voci presenti riguardano le esigenze di famiglia, come riportiamo di seguito:
A) ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o ai figli o ai genitori (6 punti)
B) figli minori di 6 anni (4 punti)
C) figli di età comresa tra 6 e 18 anni (3 punti)
D) per cura e assistenza figli, coniuge o genitori (6 punti)
Il docente che chiede AP non può, pertanto, valutare il servizio prestato sia come pre-ruolo che come docente con contratto a tempo indeterminato.
Nello stesso modo non sarà possibile valutare alcun titolo posseduto
Il punteggio di ricongiungimento (6 punti) spettante per l’assegnazione provvisoria, può essere valutato soltanto nel comune in cui risiede il familiare verso il quale si chiede il ricongiungimento o, in assenza di scuole richiedibili in tale comune, nel comune viciniore.
Nel caso di ricongiungimento ai genitori il punteggio potrà essere valutato se compiono 65 anni tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria
Il punteggio per i figli minori, invece, si valuta sempre per tutte le preferenze inserite nella domanda, quindi anche per comuni diversi da quelo di ricongiungimento
Conclusioni
Non è, quindi, necessario conseguire titoli o certificazioni per incrementare il punteggio spettante per l’AP, in quanto, come detto sopra, questi titoli non potranno essere presi in considerazione e, pertanto, non potranno incidere sul punteggio valutabile per l’assegnazione provvisoria.
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