Assegnazione provvisoria ai docenti vincolati ma solo nella provincia di appartenenza: approvato emendamento al decreto sostegni ter

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Nella notte la commissione Cultura e Istruzione del Senato ha approvato anche l’emendamento che riguarda l’assegnazione provvisoria ai docenti sottoposti a vincolo di mobilità. Tuttavia, il testo iniziale è stato modificato e pertanto sarà possibile chiedere mobilità annuale solo nell’ambito della stessa provincia.

Il testo approvato in commissione, infatti, parla testualmente di personale che può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza.

Il testo presentato inizialmente, a prima firma del senatore Mario Pittoni della Lega, prevedeva invece la mobilità annuale per i docenti vincolati per tutte le province:

19.12 (testo 2)

Pittoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

3-quater. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole “due anni” aggiungere il seguente periodo: “Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione tanto nell’ambito della provincia di appartenenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Si tratta di una misura che non soddisfa pienamente il personale docente sottoposto al vincolo di mobilità, anche perchè in questo modo vedrebbe ricompreso solo una parte di esso.

Tuttavia, questa misura, se passerà in effetti anche in Aula al Senato e dopo definitivamente alla Camera, potrebbe rappresentare un punto di partenza per la contrattazione sindacale. Attendiamo l’ok definitivo dell’Aula di Palazzo Madama.

In serata è arrivato il commento del senatore Mario Pittoni: L’emendamento al decreto Sostegni ter sull’assegnazione provvisoria, oltre a non essere arrivato al voto nella versione definitiva (pur consegnata per tempo alla commissione Bilancio del Senato), è stato stravolto dalla ragioneria riducendone la portata a livello della provincia di appartenenza, escludendo cioè chi ne ha più bisogno. Il principio comunque è passato, per cui al tavolo della contrattazione ora i sindacati hanno quanto serve per centrare il risultato pieno. L’importante era infatti che la legge chiarisse che il personale vincolato può lasciare la sede di titolarità per spostarsi altrove in assegnazione provvisoria, utilizzazione o accettando supplenze su altra tipologia o classe di concorso. Sarà eventualmente il CCNI ad allargarne la dimensione geografica, senza alterare l’indicazione legislativa sullo svincolo”.

Per quanto riguarda i riferimenti all’art. 58 comma 2 lettera f del DL 73/2021 convertito in legge 106/2021 o all’art. 13 comma 3 del DLeg.vo 59 del 2017, non incidono nella determinazione della fattispecie normata, dal momento che la norma del 2021 richiama integralmente quella del 2017“, conclude il responsabile scuola della Lega.

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